L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice per l’utilizzo in compensazione del bonus auto usate riconosciuto alle persone fisiche acquirenti di veicoli di categoria M1, ossia veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.
Il contributo è riconosciuto solo in caso di adesione del cedente e fino a esaurimento delle relative risorse. Il venditore riconosce all’acquirente del veicolo l’importo del beneficio nella forma dello sconto sul prezzo e poi lo recupera come credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Modello F24.
Il codice tributo per il bonus auto usate
Al fine, quindi, di permettere l’utilizzo in compensazione del citato bonus auto usate, con la Risoluzione n. 61/E del 27 ottobre 2021, è istituito il codice tributo:
- “6929” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 usati – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), D.L. n. 73/2021”.
In sede di compilazione del modello F24, il predetto codice è da esporsi nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (oppure nella colonna “importi a debito versati” in caso di restituzione del credito indebitamente utilizzato).
Occorre altresì compilare il campo “anno di riferimento”, in cui riportare l’anno d’imposta in cui è riconosciuto il bonus auto usate (ad esempio 2021).
Si tenga presente che l’utilizzo in compensazione potrà avvenire a decorrere dal 10° giorno successivo a quello in cui è confermata l’operazione di acquisto del veicolo sulla piattaforma presente sul sito www.ecobonus.mise.gov.it.
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