Proponiamo un quesito arrivato in redazione in merito al bonus bagno, ossia la detrazione Irpef del 50% riconosciuta a fronte di lavori di rifacimento del bagno. In dettaglio, il lettore ci chiede se l’acquisto di un mobiletto integrato di lavabo può farsi rientrate integralmente nel citato bonus oppure integralmente nel bonus mobili oppure occorre scorporare in modo tale che:
- il lavabo lo si faccia rientrare nel bonus bagno
- ed il mobiletto nel bonus mobili.
Ci è chiesto, quindi, se esistono chiarimenti ufficiali in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Non esistono precisazioni
Ci teniamo subito a precisare che al riguardo non ci sono posizioni ufficiali del fisco. Per rispondere al lettore, dunque, faremo leva sull’interpretazione normativa attuale e sulla nostra esperienza professionale.
La questione del bonus bagno l’abbiamo già affrontata in qualche nostro precedente articolo (che in questa sede riprendiamo integralmente).
Cos’è il bonus bagno
Ricordiamo subito che chi ha intenzione di ristrutturare il bagno di casa può godere, sulle spese sostenute, della detrazione IRPEF del 50% (su una spesa massima di 96.000 euro) da riportare in 10 quote annuali di pari importo (c.d. bonus bagno). Il beneficio, sarà prorogato, dalla legge di bilancio 2022, anche per le spese sostenute fino al 2024 (vedi anche Bonus ristrutturazione 50% con proroga triennale fino al 2024).
Se poi trattasi di spese sostenute nel 2020 e 2021, c’è possibilità di optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o cessione del credito.
Per quali lavori spetta
Non tutti i tipi di lavori, tuttavia, fanno scattare lo sgravio fiscale. Infatti, il bonus bagno spetta solo laddove siano eseguiti lavori di manutenzione straordinaria, ossia interventi finalizzati alla realizzazione e miglioramento dei servizi igienici. Quindi, rientrano nel bonus, ad esempio le spese inerenti i lavori di:
- di rinnovamento
- messa a norma
- rifacimento dell’impianto idrico-sanitario
- abbattimento di barriere architettoniche.
La sola sostituzione dei sanitari, rubinetti, ecc.
E’ assodato, dunque, che, ad esempio, la sostituzione del solo lavabo può farsi rientrare nel bonus bagno solo se accompagnata dal lavori di manutenzione straordinaria sul bagno stesso.
Il bonus mobili per i lavori ammessi al bonus bagno
Il soggetto che gode del bonus bagni per i lavori di ristrutturazione, può godere anche dell’altra detrazione IRPEF del 50% inerente le spese sostenute per l’acquisto di mobili (c.d. bonus mobili) destinati ad arredare il bagno stesso o altro ambiente della casa.
Laddove, quindi, ad esempio, insieme al rifacimento del bagno, si acquistano anche i mobiletti per arredare il bagno stesso o anche altri mobili per arredare altra stanza (camera da letto, ecc.) si potrà godere, nel rispetto delle condizioni previste, sia del bonus bagno che del bonus mobili.
Detto ciò, a nostro parere, volendo applicare alla lettera i due tipi di bonus, occorre distinguere il “lavabo” dal “mobiletto”. Trattasi, infatti, di due distinti beni aventi anche finalità differenti. Il lavabo, a differenza del mobiletto sottostante, rientra tra i prodotti “sanitari” e non di arredo.
In conclusione, sarebbe corretto scorporare il prezzo dei due beni in modo tale da far rientrare il lavabo nel bonus bagno ed il mobiletto nel bonus mobili. D’altronde si tratta di un’operazione conveniente anche per il contribuente in quanto in questo modo il lavabo è ammesso nello sconto in fattura o cessione del credito (per il bonus mobili, infatti, non sono previste queste due opzioni).
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