Il Governo ha introdotto un mix di tre incentivi, bonus bancomat, per favorire l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabile. Ciò è avvenuto con il D.L. 99/2021, successivamente la disciplina degli incentivi è stata riprodotta interamente nel decreto Sostegni-bis con alcune piccole modifiche. Ecco a chi spetta il bonus bancomat e quali sono le condizioni per beneficiarne.
Il nuovo bonus bancomat: in primis il credito d’imposta per coprire le commissioni bancarie
Il primo incentivo riprende il credito d’imposta previsto sulle commissione pagate alle banche per l’utilizzo del servizio Pos.
Nello specifico il credito d’imposta possa dal 30 al 100 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito, debito, prepagate) a decorrere dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2002. Il beneficio è destinato ad esercenti attività di impresa, arti o professioni nel caso in cui adottino:
- strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (registratore telematico),
- ovvero strumenti evoluto di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico che permettono di assolvere l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione dei corrispettivi.
Il 2° e il 3° incentivo: acquisto, noleggio e servizi POS
Un ulteriore credito d’imposta bonus bancomat è riconosciuto per l’acquisto e l’ utilizzo del Pos collegato al registratore telematico.
Nello specifico, il comma 11 dell’art.11-bis del D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis dispone che:
Agli esercenti attivita’ di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da
stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.227, spetta un credito d’imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonche’ alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.
Il credito d’imposta bonus bancomat spetta nel limite di spesa di 160 euro, nelle seguenti misure:
- 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
La spesa agevolata è raddoppiata se l’acquisto riguarda strumenti evoluti pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (3° incentivo). In tale caso le percentuali agevolative vanno dal 40% al 100% della spesa.