Importanti novità per il bonus barriere architettoniche 75% sono contenute nell’art. 3 del nuovo decreto bonus edilizi (decreto-legge n. 212/2023). Tra queste l’entrata in gioco del bonifico parlante anche per questa tipologia di detrazione fiscale.
Quando, infatti, fu introdotto (2022), il legislatore non ha previsto espressamente (come ad esempio per altri bonus edilizi) che il pagamento delle spese andasse fatto con questa modalità. Facendo, dunque, ritenere che i costi potessero essere pagati anche con bonifico ordinario o altre modalità tracciabili.
Dal 30 dicembre 2023, invece, le cose cambiano.
Stop a sconto e cessione
Il bonus barriere architettoniche 75%, ricordiamo, è in essere dalla legge di bilancio 2022, poi prorogato dalla legge di bilancio 2023.
È una detrazione fiscale che spetta per spese sostenute, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, a fronte di lavori finalizzati all’eliminazione/superamento barriere architettoniche. Si gode in 5 quote annuali di pari importo.
Prevista la possibilità di opzione per sconto in fattura e cessione del credito. Una possibilità questa che non era stata per nulla interessata dallo stop imposto con il decreto-legge n. 11/2023 per gli altri bonus edilizi. Tuttavia, dal 30 dicembre 2023, anche per il bonus barriere 75% arriva lo stop allo sconto in fattura e cessione del credito (salvo alcune deroghe).
Bonifico parlante anche per il bonus barriere 75%
Lo stop allo sconto o cessione non è l’unica novità per il bonus barriere 75%. Dalle spese sostenute dal 30 dicembre 2023 entra in gioco la necessità di pagamento con bonifico parlante, ossia quello da cui devono risultare:
- la causale di versamento riconducibile al tipo di detrazione di cui si deve godere (in genere la legge di riferimento);
- i dati fiscali del beneficiario del bonus;
- i dati fiscali del destinatario del bonifico (impresa/fornitore).
Questo tipo di bonifico è soggetto a ritenuta d’acconto dell’8% da parte della posta o banca (a seconda di dove si paga). Anche qui ci sono novità. La legge di bilancio 2024 (comma 88), a partire dal 1° marzo 2024, aumenta all’11% la ritenuta sul bonifico parlante.
In caso di errori nella compilazione del bonifico, per analogia a quanto indicato nei chiarimenti per i bonus edilizi in genere (Circolare n.17/E del 2023), andranno a valere le seguenti indicazioni:
- se si sbaglia la causale non si perde il beneficio alla detrazione fiscale (si pensi al caso in cui, si indica la causale del bonus ristrutturazione 50% invece che quella del bonus barriere 75%);
- laddove si commettono errori che incidono sulla corretta applicazione della ritenuta d’acconto (8% ovvero 11%), ciò potrebbe compromette il bonus. Tuttavia, in tale ipotesi il contribuente può rimediare ripetendo il bonifico oppure facendosi rilasciare dall’impresa/fornitore una dichiarazione sostitutiva in cui l’impresa stessa attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del suo reddito.
Riassumendo…
- dal 30 dicembre 2023, il nuovo decreto bonus edilizi (art. 3 decreto-legge n. 212/2023), porta novità (restrittive) anche per il bonus barriere architettoniche 75%
- tra queste la necessità di fare il bonifico parlante soggetto a ritenuta d’acconto 8% (ovvero 11% dal 1° marzo 2024)
- in caso di errori nella compilazione, varranno gli stessi chiarimenti forniti per gli altri bonus edilizi per i quali si richiede questo tipo di pagamento.