Il decreto salva Superbonus (decreto-legge n. 212/2023) è in fase di conversione in legge. Ha già ottenuto il via libera dalla Camera e ora si aspetta il Senato. Rispetto al testo originario il provvedimento non prevede modifiche. Tra le novità, ricordiamo, le restrizioni messe in campo per il bonus barriere architettoniche 75%. Tra queste, le limitazioni alla tipologia di lavori ammessi al beneficio rispetto agli interventi ammessi in precedenza. Una novità che si applica alle spese sostenute prima del 30 dicembre 2023.
A questo proposito, in redazione è arrivato un seguente quesito.
“Salve, nel 2023 ho fatto, sulla mia casa, lavori ammessi al bonus barriere 75%. In particolare ho fatto dei lavori di ristrutturazione del bagno per renderlo facilmente accessibile a mio figlio disabile (allargato la porta e installato nuovi sanitari). In base alla normativa, come leggo da più parti, per spese fatte dal 30 dicembre 2023, questi lavori non sono più ammessi a questo tipo di sgravio fiscale. Io ora mi trovo in una situazione di questo tipo: ho la fattura lavori datata 28 dicembre 2023 e il bonifico alla ditta per pagare la predetta fattura fatto il 30 dicembre 2023. Chiedo, quindi, se tali spese possono accedere al bonus barriere 75%. In altre parole vale la data fattura o la data del bonifico?”
Prima delle novità: i lavori ammessi al beneficio fiscale
Il bonus barriere architettoniche 75%, introdotto nel 2022 e prorogato fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, è uno sgravio fiscale riconosciuto a fronte di spese sostenute per lavori finalizzati al superamento/eliminazione barriere architettoniche. Si spalma in 5 quote annuali di pari importo, con possibilità di opzione per sconto in fattura e cessione del credito.
Tuttavia, il decreto salva Superbonus, proprio con riferimento allo sconto in fattura e cessione del credito bonus 75% ha stabilito restrizioni. Non sono più sempre possibili.
Rimanendo nel decreto salva superbonus, prima di esso, l’Agenzia Entrate forniva un elenco esemplificato dei lavori ammessi (Circolare n. 17/E del 2023), tra questi, purché rispettai i requisiti di cui al Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
- sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
- rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
- rifacimento di scale e ascensori;
- inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
Bonus barriere 75% a rischi se fattura e bonifico in tempi diversi
Dunque, prima del decreto salva Superbonus, le spese per il rifacimento dei servizi igienici erano ammessi al bonus barriere 75%.
Il predetto provvedimento ha poi stabilito che, a partire dalle spese sostenute dal 30 dicembre 2023, al bonus 75% sono ammesse solo quelle riguardanti lavori aventi ad oggetto:
- scale;
- rampe;
- installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Ciò, sempre a condizione che detti lavori rispettino i requisiti di cui al richiamato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Inoltre tali requisiti dovranno essere asseverati.
Dunque, dalle spese sostenute a far data dal 30 dicembre 2023, i lavori fatti sui servizi igienici non sono più ammessi allo sgravio fiscale.
Detto ciò venendo al quesito del lettore, per individuare il momento in cui la spesa deve ritenersi “sostenuta”, bisogna far riferimento al bonifico in uscita. Ossia alla data in cui tale bonifico è stato predisposto. Purtroppo, quindi, essendo stato quest’ultimo fatto il 30 dicembre 2023, la spesa deve considerarsi sostenuta in tale data (anche se la fattura ha data 29 dicembre).
Pertanto, detta spesa resta fuori da bonus barriere 75%. Il lettore, tuttavia, se ha pagato con bonifico parlante, può ripiegare, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti, sull’ordinario bonus ristrutturazione 50%.