Bonus barriere architettoniche 75%, il decesso blocca la detrazione?

Il decesso di chi sta beneficiando del bonus barriere architettoniche 75% nella forma della detrazione fiscale farà perdere le quote residue?
2 anni fa
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barriere architettoniche
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Nel Modello 730/2023 (anno d’imposta 2022) debutta il bonus barriere architettoniche 75%. Introdotto a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 (art.119-ter del decreto legge 34 del 2020) è stato poi prorogato dalla legge di bilancio 2023 (comma 365) anche alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Il beneficio si sostanzia in una detrazione fiscale pari al 75% della spesa sostenuta a fronte di lavori finalizzati all’eliminazione e/o superamento delle barriere architettoniche su edifici esistenti. Lo sgravio è da godere in 5 quote annuali di pari importo.

Esempio

Spesa sostenuta nel 2022 pari a 20.000 euro.

La detrazione fiscale è pari a 15.000 euro (ossia il 75% di 20.000 euro). Quindi, ogni anno per 5 anni il contribuente che ha fatto la spesa porterà in detrazione 3.000 euro. La prima quota sarà goduta nel Modello 730/2023 (anno d’imposta 2022) e così via fino al Modello 730/2027 (anno d’imposta 2026).

In luogo della detrazione, è possibile optare per sconto in fattura o cessione del credito. La cessione del credito può interessate anche solo le rate residue. Dunque, ad esempio, il contribuente potrebbe portare in detrazione le prime due quote e poi per le restanti 3 optare per la cessione.

Il limite massimo di spesa

Il bonus barriere architettoniche è alternativo al bonus ristrutturazione 50% a cui sono ammesse le stesse tipologie di spesa.

Trovi qui tutti i bonus casa per lavori finalizzati all’eliminazione barriere architettoniche.

Lo sgravio fiscale si applica su massimo di spesa pari a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La spesa deve essere pagata con bonifico parlante, da cui risultano i dati fiscali del beneficiario del bonus; la causale di versamento e i dati fiscali del destinatario del bonifico.

Bonus barriere architettoniche 75%, il decesso del contribuente

Potrebbe accadere che durante il periodo in cui si sta godendo del bonus barriere architettoniche 75% nella forma della detrazione fiscale, il beneficiario viene a mancare per decesso.

In tal caso, in merito alle rate residue di detrazione non godute, vale la stessa regola prevista per gli altri bonus casa, come ad esempio il bonus ristrutturazione 50%.

In dettaglio, la detrazione non fruita in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Esempio

Nel 2022, un contribuente ha sostenuto spese che danno diritto al bonus barriere architettoniche 75%. Questi sceglie di godere del beneficio nella forma della detrazione in dichiarazione redditi (5 anni). Pertanto nel Modello 730/2023 (anno d’imposta 2022) beneficerà della prima delle 5 rate di detrazione.

Supponiamo che a gennaio 2024 il contribuente muore. Il figlio Antonio eredita l’immobile oggetto dei lavori e ne conserva la detenzione materiale (ad esempio ci vive). Il figlio acquisisce il diritto a godere delle restanti 3 quote di detrazione nella propria dichiarazione redditi.

La locazione blocca il bonus barriere architettoniche 75% per l’erede

Ad ogni modo, si tenga presente che la condizione della detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione (Circolare Agenzia Entrate n. 28/E del 2022).

Riprendendo quindi l’esempio di cui sopra, se nel 2025 Antonio dovesse concedere in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene (quindi non potrà godere delle rate di detrazione di competenza del 2025 e successive).

Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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