L’Agenzia delle Entrate dopo aver chiarito che il bonus barriere architettoniche 75% spetta anche alle partite IVA (Risposta n. 444 del 2022), ritorna sull’argomento.
In particolare è affrontato il caso della demolizione e ricostruzione. Un contribuente ha domandato all’Amministrazione finanziaria se il beneficio c’è anche in caso di interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile e per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile stesso.
Parliamo della detrazione fiscale al 75% introdotta con la legge di bilancio 2022, da godere in 5 quote annuali con possibilità di optare per sconto in fattura o cessione del credito.
Bonus barriere architettoniche, i limiti di spesa
Per il bonus barriere architettoniche 75% sono, comunque, previsti dei limiti massimi di spesa su cui applicare la detrazione fiscale. In particolare, lo sgravio può applicarsi su un importo complessivo non superiore a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari (villette) o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Ne possono godere sia le persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, sia coloro che fanno lavori su immobili posseduti nell’esercizio d’impresa. Pertanto anche per lavori fatti su immobili strumentali all’esercizio dell’attività e/o su quelli patrimoniali.
L’edificio deve essere “esistente”
Riguardo la possibilità di godere del bonus barriere architettoniche 75% anche nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 475 del 27 settembre 2022, ricorda che il legislatore specificamente prevede che l’agevolazione fiscale si applica a fronte d spese sostenute
per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici “già esistenti”.
Pertanto, poiché deve trattarsi di edifici “già esistenti”, l’Amministrazione finanziaria giunge a concludere che il bonus
non compete per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione.
La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in Catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI o, dal 2012, dell’IMU ove dovuta (Circolare Agenzia Entrate n. 28/E del 2022).