Il bonus barriere architettoniche 75% si è affacciato nel campo dei bonus edilizi nel 2022. Fu introdotto dalla Manovra di bilancio di quello stesso anno e previsto, inizialmente, solo per quelle spese. Successivamente, il legislatore ha deciso di prorogarlo anche alle spese del 2023, 2024 e 2025.
Anche se già esiste una detrazione fiscale per questo stesso tipo di spese (ci riferiamo al bonus ristrutturazione 50%) si è pensato di prevedere uno sgravio fiscale ad hoc (alternativo e non cumulativo). Una detrazione con percentuale del 75% da spalmare in 5 quote annuali di pari importo e con possibilità di optare per sconto in fattura o cessione del credito.
Questo nuovo bonus, infatti, non è toccato dallo stop dello sconto e cessione deciso, per i bonus edilizi, con il decreto-legge n. 61 del 2023.
Ammessi allo sgravio fiscale
Il bonus barriere architettoniche 75%, dunque, è ammesso a fronte di spese sostenute per lavori finalizzati all’abbattimento/superamento barriere architettoniche.
In dettaglio, deve trattarsi di lavori che rispettino i requisiti previsti in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche. Sono i requisiti indicati dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Lo sgravio spetta non solo a persone fisiche ma anche a esercenti arti e professioni; enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; società semplici; associazioni tra professionisti; soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Il tutto a condizione che questi soggetti abbiano effettivamente sostenuto le spese e che l’immobile oggetto dei lavori sia da loro posseduto sulla base di un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio (Circolare Agenzia Entrate n. 17/E del 2023).
Bonus barriere architettoniche 75%: elenco documenti
Il bonus barriere architettoniche 75% spetta per lavori fatti, comunque, su edifici già esistenti. Quindi, sono esclusi i lavori su edifici in costruzione (Circolare n. 17/E del 2023). È previsto anche per lavori fatti sulle parti comuni del condominio.
Detto ciò ai fini della detrazione è necessario essere in possesso e conservare la seguente documentazione:
- fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili
- autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese non ecceda i limiti massimi ammissibili
- dichiarazione dell’Amministratore condominiale (se trattasi di lavori fatti sull’edificio condominiale) che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, documentazione inerente la spesa sostenuta
- in mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio
- documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici, 14 giugno 1989, n. 236
- ricevuta bonifico parlante che attesta il pagamento delle spese.
Riassumendo…
- il bonus barriere architettoniche 75% debutta nel Modello 730/2023 (anno d’imposta 2022)
- è previsto per spese sostenute negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025
- si concretizza in una detrazione fiscale del 75% da spalmare in 5 quote annuali di pari importo, con possibilità di optare per sconto in fattura o cessione del credito
- è alternativo e non cumulativo con il bonus ristrutturazione 50% previsto per le stesse spese (medesima cosa in riferimento al superbonus)
- spetta per lavori fatti su edifici esistenti e non in costruzione
- ai fini del beneficio bisogna possedere e conservare una serie di documenti (fatture di spesa, ricevute bonifico parlante, certificazione dell’amministratore di condominio, ecc.).