FiscoOggi.it, la rivista online dell’Agenzia delle entrate, ha appena riposto a un quesito posto da un proprio lettore, con il quale ha fornito anche utili chiarimenti in merito al cosiddetto bonus barriere architettoniche.
In particolare, il contribuente si chiede se sia possibile usufruire della detrazione del 75 per cento per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche realizzati in fase di costruzione di un immobile? Cerchiamo anche noi di fare un po’ di chiarezza.
Bonus barriere architettoniche, cos’è e a chi spetta?
Il Bonus barriere architettoniche, sostanzialmente, consiste in una detrazione pari al 75 per cento delle spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
In particolare, La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
- 50 mila euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40 mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30 mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Il bonus barriere architettoniche va ripartito tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. In alternativa, è possibile optare per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura.
La detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
L’agevolazione non è valida per gli interventi su edifici già esistenti, nemmeno dopo la demolizione e ricostruzione
Tornando al quesito posto in apertura di questo articolo, purtroppo la risposta è negativa.
Ai sensi dell’articolo 119 – ter del decreto legge n.
Come chiarito anche da FiscoOggi.it, l’agevolazione non può essere richiesta né per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per i lavori realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”. Per maggiori informazioni, si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23 del 23 giugno 2022, paragrafo 3.5).