La legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una nuova agevolazione, valida solo per le spese sostenute nel 2022, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Stiamo parlando del cosiddetto bonus barriere architettoniche, un’interessante misura che, purtroppo, potrà essere richiesta soltanto per pochi mesi ancora. La particolarità del bonus barriere architettoniche è che non si può richiedere per gli edifici di nuova costruzione. Questo ha fatto sorgere un importante interrogativo: cosa succede in caso di ristrutturazione dell’immobile con “ricostruzione” ex novo? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
Bonus barriere architettoniche, cos’è e a chi spetta?
Il Bonus barriere architettoniche, sostanzialmente, consiste in una detrazione pari al 75 per cento delle spese sostenute tra il primo gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Lo stesso spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Il bonus deve essere calcolato su un importo non superiore a:
- 50 mila euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40 mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
- 30 mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Tuttavia, in luogo della detrazione, è possibile optare alternativamente per gli istituti dello sconto in fattura o della cessione del credito d’imposta.
Cosa succede in caso di demolizione e ricostruzione dell’immobile?
Come già detto, il bonus barriere architettoniche spetta solamente per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in “edifici già esistenti” – articolo 119 ter del decreto legge n.
Ma cosa succede in caso di ristrutturazione dell’immobile con “ricostruzione” ex novo?
Anche in questo caso, purtroppo, non è possibile fruire del beneficio. Secondo quanto previsto dalla medesima normativa, infatti, l’agevolazione non è nemmeno valida per i lavori realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”. In tal senso, un chiarimento è stato fornito anche dalla stessa Agenzia delle Entrate con circolare n. 23 del 23 giugno 2022, paragrafo 3.5.