Un bonus barriere architettoniche con discriminazione nella possibilità di optare per sconto in fattura e cessione del credito. Una discriminazione in essere dal 17 febbraio 2023.
I lavori finalizzati all’eliminazione e/o superamento barriere architettoniche permettono al contribuente di accedere, oggi, a due tipologie di detrazione fiscale, ossia:
- detrazione 50%;
- detrazione 75%.
Il bonus 75% è in essere dalle spese sostenute nel 2022 e poi poi prorogato fino alle spese del 2025. Il bonus 50%, invece, è in essere dal 2012 (prima era del 36%) ed è stato prorogato fino alle spese del 2024.
La detrazione si spalma in anni diversi
Il bonus barriere architettoniche 50% si gode in 10 quote annuali di pari importo. Si applica su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliari. Prevista, fino al 17 febbraio 2023, la possibilità di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito. Dopo il 17 febbraio queste due opzioni sono ancora possibili ma solo se rispettate alcune condizioni.
Il bonus barriere architettoniche 75%, invece, si gode in 5 quote annuali di pari importo. Si applica su un massimo di:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
È previsto anche per questo bonus la possibilità di optare per sconto in fattura e cessione del credito, ma con una differenza rispetto al bonus 50%.
Bonus barriere architettoniche, i requisiti per la cessione credito
Sulla base di quanto stabilito dal decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, a partire dal 17 febbraio 2023, per il bonus 50%, l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito è possibile solo laddove, entro il 16 febbraio 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo ai lavori, se trattasi di interventi NON in edilizia libera;
- ovvero, se trattasi di lavori in edilizia libera
- siano già iniziati i lavori stessi
- oppure nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui al 17 febbraio 202314 non risultino versati acconti, serve l’attestazione che i lavori abbiano avuto inizio entro il 16 febbraio 2023, o entro detta data.
Lo stesso decreto, invece, non pone alcuna condizione di questo genere per il bonus barriere architettoniche 75%, per il quale, dunque, è ancora possibile in ogni caso (a prescindere dalla data del titolo abilitativo e da quella di inizio lavori) per lo sconto in fattura e cessione del credito.
Riassumendo…
- per lavori finalizzati all’eliminazione e/o superamento barriere architettoniche, il contribuente può scegliere tra detrazione 50% oppure (dalle spese 2022) la detrazione 75%
- i due bonus sono alternativi e non cumulativi
- il bonus 50% si gode in 10 quote annuali di pari importo, mentre il bonus 75% in 5 quote annuali di pari importo
- per entrambi il legislatore ha previsto possibilità di optare per sconto in fattura e cessione del credito
- dal 17 febbraio 2023, se trattasi di bonus barriere architettoniche 50%, l’opzione per sconto in fattura o cessione del credito è ancora possibile a condizione che, entro il 16 febbraio 2023
- sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, se lavori NON in edilizia libera
- siano già iniziati i lavori, se trattasi di interventi in edilizia libera
- per il bonus barriere architettoniche 75%, l’opzione per sconto o cessione sono ancora possibili senza condizioni riguardati la data del titolo abilitativo o quella di inizio lavori.