Il bonus barriere architettoniche 75% è stato introdotto con il comma 42 della legge di bilancio 2022. Si concretizza in una detrazione fiscale (5 quote annuali di pari importo) riconosciuta per spese sostenute (dal 2022 a 2025) a fronte di lavori finalizzati all’abbattimento/eliminazione barriere architettoniche.
Per tale bonus non vale lo stop alla cessione del credito e sconto in fattura decisa per gli altri bonus edilizi (dal 17 febbraio 2023) con il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023.
E’ alternativo e non cumulabile al bonus ristrutturazione 50% riguardante la stessa tipologia di spese.
C’è, tuttavia, una data da segnare e non dimenticare. E’ il 28 maggio 2022. Vediamo il perché.
Pagamento e limiti di spesa
Ricordiamo anche che, come per gli altri bonus edilizi, anche per il bonus barriere architettoniche 75%, ai fini del beneficio, è necessario che il pagamento delle spese risulti fatto con bonifico parlante, ossia quello da cui risultano:
- causale di versamento;
- codice fiscale del beneficiario del bonus;
- dati fiscali del destinatario del bonifico (impresa/fornitore).
Previsti anche dei limiti massimi di spesa su cui applicare lo sgravio fiscale. In particolare il bonus si può applicare su un massimo di:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Bonus barriere architettoniche 75%, la data spartiacque del 28 maggio 2022
Come detto, il bonus barriere architettoniche 75% si applica sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
C’è però una data intermedia che non bisogna dimenticare. E’ il 28 maggio 2022. Ciò, in quanto, la legge di bilancio 2022 (comma 43-bis) prevede che
per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro la detrazione spetta se nell’atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Dunque, attenzione a questa data e all’importo complessivo dei lavori.
Riassumendo…
- il bonus ristrutturazione 75% fa il suo debutto nel Modello 730/2023 (anno d’imposta 2022)
- è stato previsto per spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025
- si concretizza in una detrazione fiscale da spalmare in 5 quote annuali di pari importo, con possibilità di opzione per sconto in fattura o cessione del credito
- per averlo è necessario che il pagamento delle spese sia fatto con bonifico parlante
- è alternativo (e non cumulabile) al bonus ristrutturazione 50% per le stesse spese
- per lavori iniziati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro è necessario che nell’atto di affidamento dei lavori sia indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali.