Il bonus barriere architettoniche può essere fruito anche dalla società (soggetto IRES)?
L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 475 del 27 settembre 2022, ha fornito utili chiarimenti in merito al cosiddetto bonus barriere architettoniche. Stiamo parlando della detrazione pari al 75 per cento delle spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare massimo che dipende dalla grandezza e dal numero di unità dal tipo di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Il quesito del contribuente
L’Istante è una società di persone che rappresenta di possedere in locazione un immobile ad uso commerciale, nel quale esercita la propria attività.
La società vorrebbe effettuare un intervento rientrante nell’ambito di applicazione del contributo in argomento (articolo 119 – ter del decreto rilancio).
Ciò premesso, il contribuente chiede se il bonus barriere architettoniche possa spettare anche alle imprese e, in particolare, alle società di capitali (soggetti IRES). Oltre a questo, chiede anche se sia possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali.
Il bonus barriere architettoniche spetta anche alle società di capitali (soggetti IRES)
La risposta dell’Agenzia delle entrate al quesito del contribuente è positiva. Secondo quanto chiarito dalla circolare n. 23 / E del 23 giugno 2022, rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del bonus barriere architettoniche le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
A tal proposito, l’agenzia delle entrate ricorda che, anche in questo caso, “la norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici “già esistenti”. Pertanto, l’agevolazione non compete per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione”.
Per quanto riguarda il secondo quesito posto dall’Istante, l’Agenza conferma che anche per il bonus barriere architettoniche è possibile optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.