Il decreto Agevolazioni fiscali (DL n. 39/2024) tra le varie misure ne contiene una che interessa il bonus barriere architettoniche 75%. In particolare la disposizione normativa riguarda le due opzioni di sconto in fattura e cessione del credito previste in luogo della detrazione fiscale in dichiarazione redditi.
Il beneficio fiscale, ricordiamo, si concretizza in una detrazione pari al 75% delle spese sostenute per lavori finalizzati all’eliminazione/superamento barriere architettoniche. Introdotta con le spese del 2022 è stata poi prorogata anche alle spese fatte nel 2023, 2024 e 2025.
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Le prime limitazioni del decreto “Salva Superbonus”
La detrazione fu interessata dalle prime misure restrittive imposte con il decreto Salva Superbonus. Il provvedimento ne restringeva il perimetro dei lavori ammessi al beneficio e i casi di opzione per sconto e cessione del credito. Nel rispetto dei requisiti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, dalle spese sostenute dal 30 dicembre 2023, il bonus barriere 75% era previsto solo per lavori aventi a oggetto la realizzazione di
- scale;
- rampe;
- installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Si tratta di una notevole restrizione rispetto ai lavori che inizialmente furono ammessi. Si tratta di quelli indicati a titolo esemplificativo nella circolare di chiarimenti sui bonus edilizi (Circolare n. 17/E del 2023).
Lo stesso decreto Salva Superbonus sul bonus barriere 75% andava a limitare fortemente i casi di opzione per sconto in fattura e cessione del credito, fissando deroghe soggettive e oggettive.
Bonus barriere 75%: lo sconto e la cessione dopo il decreto Agevolazioni fiscali
Con il decreto Agevolazioni fiscali (DL n. 39/2024) fermo restando l’ambito soggettivo e quello oggettivo delle deroghe allo sconto e cessione del credito, sposta la deadline a data successiva. In particolare, si stabilisce che per il bonus barriere 75% lo sconto in fattura e la cessione del credito sono ancora ammessi per spese sostenute fino al 30 marzo 2024 da:
- condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- persone fisiche, per gli interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale non è richiesto se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità.
Le due strade sono ancora percorribili anche per spese sostenute dopo il 30 marzo 2024, a condizione che entro il 29 marzo 2024 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo. Ovvero, se non richiesto un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure si sia stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto degli interventi e risulti versato un acconto sul prezzo.
Riassumendo…
- il bonus barriere architettoniche 75% è ancora possibile fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025
- il decreto Salva Superbonus ha limitato i lavori ammessi a partire dalle spese sostenute dal 30 dicembre 2023 e ristretto i casi di applicazione di sconto in fattura e cessione credito
- da ultimo il decreto Agevolazioni fiscali (DL n. 39/2024) è nuovamente intervenuto individuando i casi di sconto in fattura e cessione credito ancora possibili per spese fatte fino al 30 marzo 2024 e per quelle fatte dopo tale data.