Domenica 31 gennaio 2021 scadono i termini per la richiesta Isee all’Inps finalizzata all’ottenimento del bonus Bebè, l’assegno alla natalità riconosciuto alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo. Ma cosa succede se non si presenta l’Isee entro la fine del mese? È possibile ottenere il bonus Bebè senza?
Bonus Bebè 2021, a cosa serve l’Isee
Rispetto all’assegno di natalità degli anni precedenti, cui leggi sono ancora applicabili per gli eventi antecedenti al 2020, per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi del 2020 il bonus Bebè è stato rimodulato con nuove soglie di Isee che riconoscono l’accesso universale al beneficio, anche se ad un importo minimo e anche per Isee superiori alla soglia di 40 mila euro o in assenza dell’indicatore del reddito familiare.
Ora, come sappiamo, la misura dell’assegno alla natalità, per i nati/adottati o in affidamento preadottivo nel 2020, dipende dalla presenza di un Isee in corso di validità. Nello specifico, come ribadisce l’Inps:
- in presenza di Isee non superiore a 7.000 euro annui il bonus bebè è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo, ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
- se l’Isee è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo, ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
- qualora l’Isee sia superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo, ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o a 96 euro al mese (figlio successivo al primo).
L’Isee, in quanto indicatore della situazione economica familiare, serve quindi come parametro di calcolo della misura, per individuare i beneficiari e l’importo-aiuto economico a cui hanno diritto.
Bonus bebè 2021 senza Isee: cosa succede se non si rispetta la scadenza del 31 gennaio 2021
Come accennato sopra, per avere diritto al bonus Bebè anche nel 2021 i genitori interessati a ricevere il sostegno devono ottenere e presentare l’Isee entro il 31 gennaio 2021. Ma cosa succede se non si rispetta la scadenza?
È bene sapere, a tal proposito, che la misura dell’assegno viene calcolata – come già detto – in funzione del valore dell’Isee in corso di validità e potrà spettare, nei limiti di un importo minimo pari a 960 euro annui, anche per importi Isee superiore alla soglia massima o in assenza di Isee.
Infatti, dal 2020, in assenza di Isee in corso di validità al momento della presentazione della domanda (ad esempio, DSU non presentata, Isee scaduto, DSU senza bambino per il quale l’assegno è richiesto, ecc.), a differenza di quanto previsto nella precedente normativa (attualmente ancora vigente per gli eventi antecedenti al 2020), l’assegno di natalità verrà ugualmente corrisposto in presenza degli altri requisiti. Tuttavia, non potendosi in tal caso individuare puntualmente la fascia Isee di riferimento, la prestazione verrà erogata nella misura minima di 80 euro al mese (o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo).
In tali situazioni, il possesso degli ulteriori requisiti (relazione di genitorialità, convivenza con il minore, ecc.) dovrà essere autodichiarato nella domanda di prestazione con assunzione di responsabilità del richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci. Dopo di che saranno le strutture territoriali dell’Inps, come di consueto, ad effettuare i dovuti controlli sulle varie autodichiarazioni e a procedere, se necessario, alla revoca/decadenza dal beneficio, con recupero dell’eventuale indebito.
Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di assegno di natalità l’abbinamento a un Isee non sia possibile perché non risulti sussistente un Isee valido, è possibile presentare la relativa documentazione successivamente, in questo modo l’importo dell’assegno potrà essere integrato della differenza eventualmente spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un Isee valido.
Isee scaduto o errato, cosa fare
È possibile presentare domanda di assegno in presenza di un Isee corrente entro il termine di validità dello stesso. In tal caso, l’importo dell’assegno si determina in base al valore dell’Isee corrente fino alla presentazione di una nuova DSU.
L’Isee corrente, una volta scaduto, può essere rinnovato previa presentazione di un’altra DSU, altrimenti, se non viene presentata una nuova DSU, verrà presa a riferimento l’ultima DSU presentata e l’Isee ordinario rilasciato per effetto della stessa.
Per gli eventi del 2020, la presenza di omissioni e/o difformità nell’attestazione Isee al momento della domanda comporta, analogamente alla mancanza di Isee, la definizione della domanda in stato “accolta” se sussistono gli altri requisiti di legge, con liquidazione dell’importo minimo di 80 euro mensili (96 in caso di figlio successivo al primo).
Le omissioni o difformità possono essere sanate con una nuova DSU (da cui derivi il rilascio di un’attestazione priva di tali anomalie) o con rettifica retroattiva (qualora la DSU sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale) oppure ancora con idonea documentazione giustificativa da presentare presso la sede INPS competente.
All’atto della regolarizzazione dell’Isee da parte dell’utente, che può avvenire entro il termine di validità della DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità, l’importo dell’assegno spettante sarà integrato con l’eventuale differenza ove spettante.