L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’Interpello n. 107/2022, ha fornito utili chiarimenti in merito alla corretta individuazione del momento di effettuazione dell’investimento per poter usufruire del cosiddetto bonus beni strumentali nuovi. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Il quesito del contribuente
L’istante è una società che ha sottoscritto un contratto per la fornitura di un impianto, comprensiva di cessione del macchinario, montaggio, collaudo e assistenza.
Tale contratto è stato firmato nel 2019, con versamento alla sottoscrizione di un acconto pari al 20%, la consegna dei macchinari è stata effettuata dopo il 30 giugno 2021 e le attività di montaggio e collaudo saranno eseguite nel 2022.
L’Istante, dunque, chiede all’Agenzia delle entrate qual è il periodo in cui l’investimento si deve considerare realizzato ai fini della corretta applicazione del cosiddetto bonus beni strumentali, visto che le disposizioni contenute nelle leggi di Bilancio 2020 e 2021 si sovrappongono per un limitato periodo di tempo.
Bonus beni strumentali, cosa cambia con la Legge di Bilancio 2021?
L’articolo 1, comma 185, della legge di bilancio 2020 riconosce un credito d’imposta “alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”.
La legge di bilancio 2021 riconosce un credito d’imposta, in misura rafforzata rispetto a quello precedente, “Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (…) a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.
È necessaria la consegna del bene
L’agenzia delle entrate risponde al quesito del contribuente citando alcuni documenti di prassi. In particolare, la circolare n. 9/E del 23 luglio, con la quale è stato sostanzialmente chiarito che il coordinamento tra le due discipline deve avvenire distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento, dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni. Nel primo caso, gli investimenti, sempre se completati, entro il 30 giugno 2021, restano incardinati nella disciplina di cui alla legge di bilancio 2020; nel secondo caso, invece, è possibile applicare la disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.
In merito al momento di effettuazione dell’investimento, è stato chiarito che il periodo di imputazione degli investimenti per i beni mobili dipende dalla data della consegna o spedizione.
Nel caso in esame, il contratto è stato sottoscritto nel 2019, con contestuale versamento di un acconto pari al 20%, e la consegna degli Equipaggiamenti è intervenuta nel 2021, ma oltre il 30 giugno. L’Agenzia delle entrate, dunque, ritiene che non risulti applicabile il credito d’imposta disciplinato dalla legge di bilancio 2020, in quanto l’investimento non risulta effettuato entro il 30 giugno 2021. L’agevolazione applicabile, quindi, è quella prevista dalla legge di bilancio 2021.
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