Anche nel 2023, i datori di lavoro del settore privato potranno erogare buoni carburante ossia il bonus benzina ai propri dipendenti rispetto ai quali trova applicazione un’esenzione fiscale e contributiva fino a 200 euro. In poche parole, il lavoratore non pagherà alcuna imposta o contributo previdenziale in busta paga rispetto ai buoni benzina riconosciuti dal proprio datore di lavoro fino a concorrenza di 200 euro. La conferma dell’esenzione fiscale e contributiva anche per il 2023 è stata inserita all’interno del DL 5/2023, decreto sulla trasparenza del prezzo dei carburanti già pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
L’Agenzia delle entrate aveva fornito chiarimenti in merito con la circolare n°27/2022. Tali chiarimenti possono essere ritenuti validi anche ai fini degli effetti della proroga in parola.
Il bonus benzina anche nel 2023
L’art.1 comma 1 del decreto Trasparenza prevede quanto segue:
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.
Grazie alla proroga, anche nel 2023 i buoni carburante riconosciuti da imprese e professionisti ai dipendenti, fino a 200 euro non sono soggetti né a imposte né a contributi previdenziali. I lavoratori non subiranno alcuna trattenuta fiscale o previdenziale in busta paga.
Tale limite può essere cumulato con quello di 258,28 euro, che individua la soglia di esenzione sia fiscale che contributiva dei cosiddetti «fringe benefits» riconosciuti ai dipendenti ex art. 51 comma3 del DPR 917/86, TUIR
I chiarimenti 2022 validi anche quest’anno
Come detto in premessa, l’Agenzia delle entrate aveva fornito chiarimenti in merito al bonus benzina, ex art.
Visto che la norma di cui al decreto appena citato ha un’impostazione simile a quella introdotta con il decreto trasparenza, i suddetti chiarimenti sono da ritenersi validi anche nel 2023.
Di conseguenza, i buoni possono essere erogati dai datori di lavoro:
- che operano nel “settore privato”, così come individuato nella circolare n. 28/2016;
- da qui sono escluse, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001.
Possono essere ricompresi nel perimetro del settore privato, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti, anche: gli enti pubblici economici i soggetti che non svolgono un’attività commerciale, i lavoratori autonomi.
Sempre nella circolare 27 è stato messo in evidenza come:
- i buoni carburante sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa (articolo 95 del Tuir);
- possono essere concessi per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, Gpl e metano) e, in via estensiva, anche per la ricarica dei veicoli elettrici;
- costituiscono un’ulteriore agevolazione, pertanto, non osta alla loro corresponsione la circostanza che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi (ex articolo 51, comma 3 del Tuir).
Le regole di cumulo
Nei fatti, il limite di 200 euro può essere cumulato con quello di 258,28 euro, che come detto sopra, individua la soglia di esenzione sia fiscale che contributiva dei cosiddetti «fringe benefits» riconosciuti ai dipendenti ex art. 51 comma3 del DPR 917/86, TUIR.
Da qui, valgono le seguenti regole di cumulo.
Nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell’anno d’imposta 2023, di buoni benzina per euro 100 e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro 300, quest’ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria. Di contro, se il valore dei buoni benzina è pari ad euro 250 e quello degli altri benefit è pari ad euro 200, l’intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.