Il bonus benzina è stato prorogato anche per il 2023. La proroga è avvenuta a opera del DL 5/2023, decreto sulla trasparenza del prezzo dei carburanti già pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Grazie alla proroga, anche per l’anno 2023, tutti i datori di lavoro privati, hanno la possibilità di erogare in favore dei propri dipendenti, anche ad personam, un incentivo sotto forma di buoni benzina o analoghi titoli per un ammontare massimo di 200 euro. Fino a tale importo, in capo al dipendente non matura alcun obbligo contributivo o fiscale; dunque, per i buoni benzina, fino all’importo di 200 euro, il lavoratore dipendente non paga né imposte nè contributi.
Considerato che la norma del decreto trasparenza ha la stessa impostazione di quella del DL 21/2022 che per primo ha introdotto l’agevolazione, possono ritenersi validi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 27/E 2022 e la successiva n°35/E.
Partendo dall’assunto che il limite di 200 euro, può essere cumulato con quello di 258,28 euro, che individua la soglia di esenzione sia fiscale che contributiva dei cosiddetti «fringe benefits» riconosciuti ai dipendenti ex art. 51 comma3 del DPR 917/86, TUIR, vediamo come il datore di lavoro può combinare le due soglie senza far scattare alcuna tassazione in capo al dipendente.
Nel complesso, il lavorare può arrivare ad oltre 450 euro di bonus benzina.
Il bonus benzina
Partiamo innanzitutto da quello che dice la norma.
Così l’art.1 del DL 5/2023:
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.
Detto ciò, come visto in premessa, considerato che l’impostazione della norma è molto simile nei contenuti a quella di cui all’art.2 DL 21/2022 che per primo ha previsto l’esenzione dei bonus benzina fino all’importo di 200 euro, possono ritenersi ancora validi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 27/E 2022 e la successiva n°35/E.
In tale ultimo documento di prassi, è stato messo in evidenza come, considerato il preciso richiamo all’articolo 51, comma 3 , ultimo periodo, del TUIR (richiamo contenuto anche nel DL trasparenza), se il valore dei buoni carburante è superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.
Inoltre:
Tale regola di carattere generale si intende applicabile anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in parola e/o con i fringe benefit. Ne consegue che l’espressione “sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato”13, riportata nella circolare n. 27/E del 2022, deve ritenersi superata, nel senso che in luogo del prelievo sostitutivo troverà applicazione la tassazione ordinaria, fermi restando tutti gli altri chiarimenti e le esemplificazioni resi nel medesimo documento di prassi.
Nei fatti abbiamo due distinti limiti di esenzione: quello di 258,28 euro per i Fringe benefit in generale (compresi ulteriori buoni benzina) e quello per il bonus carburante pari a 200 euro.
La gestione del limite di 200 euro e il cumulo con altri benfits
Partiamo dalla regola in base alla quale, i due distinti limiti possono essere tra loro cumulati.
Di conseguenza, ritorna utile l’esempio fatto dall’Agenzia delle entrate nella circolare n° 27/2022. A oggi pienamente valido anche ai fini degli effetti della proroga del bonus benzina per l’anno 2023.
In tale ultimo caso, l’eccedenza di euro 50 trova posto nel limite ancora capiente di 258 euro di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.