Il bonus benzina ossia lo sconto sulle accise di benzina e gasolio sarà operativo fino al 2 di agosto.
Infatti, la proroga è prevista da un nuovo decreto firmato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, che ora attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il bonus benzina
Grazie al maggior gettito Iva degli ultimi mesi, il Governo ha potuto mettere mano alle accise applicate sui carburanti, prevedendo uno sconto rispetto al prezzo praticato alla pompa.
In particolare, il taglio delle accise è stato disposto con l’art.1 del D.
in considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all’Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure: a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri; b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri. 2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.
Il primo taglio sulle accise è stato in vigore fino al 22 marzo.
Il termine è stato poi prorogato per altri 10 gg con il decreto 6 aprile 2022, Ministero dell’economia e delle Finanze.
Difatti, fino al 2 maggio sono state confermate le seguenti aliquote:
- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61euro per mille chilogrammi (novità).
L’ulteriore proroga dal 2 maggio all’8 luglio, è stata prevista con l’art.1-bis del decreto Ucraina-bis.
La proroga al 2 agosto
A prorogare il bonus benzina dalll’8 luglio al 2 agosto, ora interviene un nuovo decreto già firmato dal ministro dell’Economia e delle Finanze.
In particolare, sono confermate le seguenti aliquote di accisa:
- per la benzina, 478,40 euro per mille litri
- per gli oli da gas o il gasolio usato come carburante, 367,40 euro per mille litri
- gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburanti, 182,61 euro per mille chilogrammi
- per il gas naturale usato per autotrazione, zero euro per metro cubo (novità).
Nell’intervallo temporale indicato dal Dm (9 luglio-2 agosto 2022), non si applica l’aliquota agevolata sul gasolio commerciale usato come carburante (numero 4-bis, della Tabella A allegata al Dlgs n. 504/1995). Infatti, lo sconto sulle accise, bonus benzina, assorbe tale agevolazione.
Su tale punto, per gasolio commerciale usato come carburante, si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 4 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l’esclusiva disponibilità, per le attività quali rientrano ad esempio:
- il trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 T,
- svolte da persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi o munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito.
Infine, per lo stesso periodo di proroga, l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.