Le imprese possono contare sui crediti d’imposta riconosciuti sulle bollette del gas e dell’energia elettrica anche per il terzo e il quarto trimestre 2022; i bonus sono riservati non solo alle imprese di grandi dimensioni ma anche a quelle più piccole, come ad esempio bar e ristoranti. Infatti, il DL 176/2022, c.d. decreto Aiuti-quater, ha prorogato per il mese di dicembre il bonus spettante alle imprese per il pagamento delle bollette dell’energia elettrica e del gas, ammettendo anche questa volta le imprese di piccole dimensioni, considerato il riferimento alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW.
Detto ciò, proprio sul bonus bollette 3° e 4° trimestre, si è soffermata l’Agenzia delle entrate con la circolare n°36/e.
I chiarimenti forniti sono diversi. Analizziamo le principali indicazioni operative dell’Agenzia delle entrate.
I crediti d’imposta contro il caro energia. Il bonus bollette
Per contrastare il caro bollette degli ultimi mesi, il Governo ha previsto una serie di crediti d’imposta che man mano, nel corso dell’anno, sono stati concessi anche in favore delle imprese di piccole dimensioni ossia non a forte consumo di gas (imprese gasivore) o a forte consumo di energia elettrica (imprese energivore). Infatti, per i consumi del quarto trimestre, il bonus bollette spetta anche alle imprese dotate di contatore con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.
Sono confermate anche per i consumi di dicembre, le aliquote potenziate del bonus bollette: 40% alle imprese energivore e 30% a quelle non energivore; 40% alle imprese gasivore e a quelle non gasivore sul gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.
Proprio sui crediti d’imposta in esame, si è soffermata l’Agenzia delle entrate con la circolare n° 36 del 28 novembre.
Bonus bollette. I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
I primi chiarimenti hanno riguardato i soggetti che possono sfruttare il bonus bollette.
Ebbene, beneficiarie dei crediti d’imposta in esame sono le “imprese” che sostengono i costi per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Sotto il profilo soggettivo, dunque, i crediti d’imposta sono riservati a tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato – rispettano le condizioni normativamente previste. Sono ammesse all’agevolazione sia le imprese commerciali sia le imprese agricole.
Bonus anche per gli ETS
Possano beneficiare delle misure in commento sia gli enti commerciali sia gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.), ivi comprese, adesempio, le Opere pie, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) e le Aziende unità sanitarie locali (AUSL) – e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 4609
, nel presupposto che esercitino anche un’attività commerciale.
Bonus bollette anche se l’immobile è in locazione
Il bonus bollette spetta anche se l’impresa svolge la propria attività in un immobile locato e le utenze sono intestate al locatore che provvedere al riaddebito analitico dei costi.
In tale caso, l’impresa che il richiede il bonus, deve essere in possesso della seguente documentazione:
- fatture d’acquisto (intestate al locatore);
- fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dal locatore;
- contratto di locazione dell’immobile o di altro atto che preveda espressamente l’imputazione analitica delle spese concernenti le anzidette utenze in carico al conduttore dell’immobile;
- nonché documentazione probatoria relativa all’avvenuto pagamento da parte di quest’ultimo.
Niente bonus per il GPL
Il bonus bollette non spetta per l’acquisto di GPL.
Le norme che disciplinano il credito d’imposta in favore delle impres “gasivore” e “non gasivore” prevedono, sotto il profilo oggettivo, che l’accesso al beneficio fiscale sia subordinato all’acquisto di «gas naturale».
In considerazione di ciò, si ritiene che l’impresa che acquisti GPL non possa usufruire dell’agevolazione in esame, atteso che il GPL, sotto il profilo merceologico, non è qualificabile come «gas naturale» con la conseguenza che non
può ritenersi soddisfatto uno dei requisiti normativamente previsti per la fruizione del credito d’imposta in oggetto.
Dunque, gli aspetti analizzati dall’Agenzia delle entrate sono diversi e le indicazioni fornite devono essere seguite ai fini della verifica della spettanza del bonus bollette.