Bonus caldaia 2020: spese detraibili del 50% e 65%. Tutto quello che c’è da sapere

Prorogate le misure per incentivare la sostituzione di caldaie più performanti e a minor impatto ambientale.
5 anni fa
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Le misure del cosiddetto “bonus caldaia” vengono prorogate anche per il 2020.
Il bonus, sostanzialmente, prevede una detrazione Irpef:

– Del 65% per i modelli di caldaie a condensazione tecnologicamente più avanzati (classe A con sistemi di termoregolazione evoluti oppure o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed esplicitamente pensati dal produttore per funzionare in combinazione tra di loro o ancora per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione);

– Del 50% tutti gli altri modelli di caldaie classe A;

Azzerato, invece, per le caldaie meno ecologiche e performanti di classe B.

È consentito applicare lo sconto direttamente sul prezzo al posto della detrazione.

Leggi anche: “Ecobonus 2020, possibili modifiche in arrivo: ecco le proposte”.

Nessuna sostanziale differenza circa il nuovo Bonus Caldaie 2020. Ma vediamo chi può usufruirne e in che modo.

Come poter usufruire della detrazione

Le spese caldaia sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi tramite mod. 730 e mod Unico.
Per poter fruire di questa detrazione il contribuente deve pagare esclusivamente con mezzi trattabili, ossia bonifico parlante e carta di credito o di debito. Non sono ammessi pagamenti in contanti o per mezzo assegni.
Nei bonifici bancari o postali devono essere necessariamente indicati nella causale i seguenti dati:

– Motivo del bonifico: “Sostituzione della caldaia con caldaia a condensazione. Intervento previsto dall’art.1 comma 347 Legge n° 296/06, Legge Finanziaria 2007 e 2008. Fattura n° XXXX del giorno-mese-anno”;

– Codice fiscale del beneficiario della detrazione;

– Partita iva e codice fiscale del negozio/rivenditore a cui si sta facendo il bonifico.
Infine documenti quali: ricevuta di pagamento (ricevuta bonifici, transazione o di addebito sul conto) o fatture di acquisto della caldaia, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti devono essere tenuti conservati.

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