A partire da oggi, è possibile richiedere il bonus carburanti ossia il credito d’imposta previsto dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n°197/2022), sul costo del gasolio sostenuto nel secondo trimestre del 2022.
La domanda di bonus può essere presenta tramite l’apposita piattaforma implementata dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli.
L’ultimo giorno per presentare domanda di bonus è il 6 ottobre. Il riconoscimento del tax credit avviene in base all’ordine cronologico di arrivo delle richieste, ovviamente nei limiti delle risorse disponibili (200 mln).
Il bonus carburanti
I commi 503 e seg. della Legge di bilancio 2023 prevedono un bonus carburante per le imprese di autotrasporto.
In particolare, per la spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio nel secondo trimestre del 2022, le imprese citate possono richiedere un credito d’imposta del 12%.
Per ottenere il bonus, è necessario che i richiedenti:
- siano imprese esercenti attività di trasporto merci per conto terzi, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia;
- che utilizzano veicoli di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Le disposizioni attuative dell’agevolazione in parola sono state fissate con il decreto bonus carburanti, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dello scorso 8 agosto. Decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 settembre.
In data 14 settembre 2023 è stato pubblicato altresì il decreto direttoriale n. 348 di completamento delle disposizioni di cui al decreto ministeriale appena citato. L’agevolazione in parola non va confusa con il bonus benzina carta Dedicata a te.
Bonus carburanti. Richieste al via da oggi
Con un avviso pubblicato in data 10 agosto, il Ministero competente ha comunicato che sarà possibile richiedere il bonus carburante a partire dalle ore 15.00 di lunedì 18 settembre e fino alle 23,59 del 6 ottobre.
L’invio delle domande dovrà avvenire esclusivamente tramite l’apposita piattaforma implementata dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli.
Il riconoscimento del tax credit avviene sulla base dell’ordine di arrivo delle richieste, nei limiti delle risorse disponibili (200 mln).
Il bonus:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 da presentare unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
- non deve eccedere l’importo autorizzato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
L’utilizzo in compensazione può avvenire senza che sia necessario rispettare i limiti fissati dalle leggi nn. 244/2007 e 388/2000.
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi. A condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti però al superamento del costo sostenuto.
Riassumendo…
- A partire da oggi possono essere presentate le domande per richiedere il bonus carburanti sotto forma di credito d’imposta;
- il bonus spetta alle imprese esercenti attività di trasporto merci per conto terzi, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia;
- sarà possibile richiedere il credito d’imposta fino al 6 ottobre.