Fino al 31 dicembre 2021, per le nuove richieste di rateazione il contribuente potrà beneficiare di un trattamento agevolato. In primis, laddove non riuscisse pagare le rate del piano accordato, potrà essere inadempiente fino a 10 rate. Anche non consecutive.
Il limite di tolleranza ordinario è di 5 rate.
Ma questa non è l’unico bonus cartelle esattoriali in essere fino al 31 dicembre 2021.
L’emergenza Covid-19 e le cartelle esattoriali
Nel corso della pandemia da Covid-19, il Governo ha adottato svariati decreti emergenziali. Molti dei quali di caratteri fiscale, per venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese colpite da un forte calo di liquidità.
Il decreto Rilancio e poi successivamente il decreto Ristori hanno introdotto alcune misure in materia di rateazione delle cartelle esattoriali, avvisi di addebito INPS e accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle entrate.
Ad esempio, con i suddetti decreti, in combinazione di norma, è stato disposto che per le rateizzazioni riferite a richieste presentate dopo l’8 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il contribuente beneficia del maggior periodo di decadenza (introdotto dal “Decreto Rilancio”, e i cui effetti sono stati prorogati, in ultimo, dal “Decreto Ristori”), stabilito nel mancato pagamento di dieci rate. Anche non consecutive. Invece delle cinque ordinariamente previste.
Il bonus cartelle esattoriali per le richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre
Dunque, chi chiederà e otterrà una rateazione con richiesta presentata entro il 31 dicembre 2021, potrà non pagare fino a 10 rate anche non consecutive. Il limite di tolleranza ordinario è di 5 rate
Ecco perchè si parla anche di bonus cartelle esattoriali.
Inoltre, grazie al D.L. 146/2021, c.d decreto fiscale, per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive.
Dunque, sintetizzando quanto detto finora sul bonus cartelle esattoriali:
- per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;
- per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive.
Attenzione, per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive. Si ritorna alle regole ordinarie, ex art.19 del DPR 602/73.
Inoltre, sempre fino al 31 dicembre, alla richiesta di rateazione per debiti fino a 100.000 euro, non sarà necessario allegare l’ISEE.