Il decreto – legge n. 157 del 2021 (in vigore dal 12 novembre 2021) ha esteso l’obbligo di acquisire il visto conformità e asseverazione congruità prezzi per i bonus casa diversi dal 110% (quindi, bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, ecc.), laddove si opti per la cessione del credito o sconto in fattura.
La manovra di bilancio 2022 è poi successivamente intervenuta stabilendo che il citato obbligo di acquisire visto e asseverazione non sussiste per:
- le opere di edilizia libera
- e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
Servono, invece, visto e asseverazione se trattasi di bonus facciata (sempre laddove si opti per cessione credito o sconto in fattura).
Un elenco di lavori in edilizia libera
Gli interventi in edilizia libera sono quelli indicati nel glossario di cui al DPR 380 del 2001 e successive modificazioni. Sono esempi di lavori in edilizia libera (ossia quelli per i quali non è necessaria alcuna comunicazione preventiva al Comune o altri enti):
- gli interventi di manutenzione ordinaria
- l’installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali
- le opere di rifacimento dei servizi igienici
- messa a norma degli impianti (elettrico, gas, ecc.)
- sostituzione degli infissi
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni contenute entro l’indice di permeabilità, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati
- i pannelli solari, fotovoltaici a servizio degli edifici fuori della zona A) di cui al DM 1444 del 1968.
Dunque, bonus casa diversi dal 110 con scorciatoia edilizia libera.
Visto conformità e asseverazione, come verificare il limite di 10.000 euro
Con riferimento a lavori ammessi ai bonus casa, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito un importante precisazione (Circolare n. 19/E del 2022).
Ai fini del citato limite occorre considerare l’importo dei lavori complessivi con riferimento al titolo abilitativo. Quindi, bisogna considerare tutte le spese agevolabili riferite agli interventi oggetto del titolo abilitativo:
- in relazione alla medesima unità immobiliare
- ed a prescindere da quanti sono i beneficiari della detrazione.
Si consideri ad esempio un immobile in comproprietà tra due fratelli, dove uno di essi sostiene spesa agevolabile per 5.000 euro e l’altro fratello per 6.000 euro. I lavori eseguiti riguardano la stessa CILA (titolo abilitativo ai lavori) e danno diritto al bonus ristrutturazione.
In tale ipotesi, secondo il citato chiarimento, laddove si opti per cessione o sconto in fattura, servono visto conformità e asseverazione in quanto l’importo complessivo dei lavori su quell’immobile (e per la stessa CILA) supera i 10.000 euro.