I bonus casa (bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, superbonus, ecc.) spettano a chi sostiene effettivamente le spese. E detiene l’immobile oggetto dei lavori sulla base di un titolo idoneo che può essere la proprietà, l’usufrutto, la locazione, il comodato, ecc.
Si tenga inoltre presente che, hanno diritto alla detrazione a prescindere dalla titolarità dell’immobile, sempreché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
- il componente dell’unione civile
- il convivente more uxorio (ossi quello di fatto), non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
Quando a pagare le spese è il comodatario
Sulla base di quanto appena detto in premessa, dunque, se l’immobile è ceduto in comodato e le spese per i lavori sono pagate effettivamente dal comodatario, essendo lui il detentore dell’immobile, è a lui stesso che spettano i relativi bonus casa.
Se la spesa è sostenuta dal familiare convivente del comodatario, è al familiare convivente stesso che spetta la detrazione fiscale.
Le stesse regole valgono nel caso di locazione. Quindi, se le spese sono sostenute dal locatario (inquilino) i bonus casa spettano a quest’ultimo. Se le spese sono pagate dal suo familiare convivente, i bonus spettano a quest’ultimo.
Ovviamente se le spese sono sostenute dal comodante o locatore, la detrazione fiscale spetta a questi anche se non ha la detenzione materiale dell’immobile.
Bonus casa, la fine del comodato
I bonus casa, come noto, si sostanziano in una detrazione fiscale da spalmare in più anni d’imposta. Ad esempio, il bonus ristrutturazione 50% è goduto in 10 quote annuali di pari importo; il bonus barriere architettoniche 75% è spalmato in 5 quote annuali di dai importo.
Potrebbe accadere che le spese per i lavori siano state fatte dal comodatario o locatario e prima che finisca il periodo di godimento della detrazione fiscale, il contrato di comodato o locazione finisca.
Cosa succede per le quote residue di detrazione?
In tal caso, come si evince anche dalla Circolare Agenzia Entrate n. 17/E del 2023, nel caso in cui dovesse cessare la locazione o il comodato ciò non viene meno il diritto all’agevolazione per il locatario o comodatario che ha fatto le spese. Pertanto, questi continuerà a fruire della detrazione fino alla conclusione del periodo naturale di godimento.
Riassumendo…
- i bonus casa spettano a chi paga effettivamente le spese e detiene l’immobile oggetto dei lavori sulla base di un titolo idoneo (proprietà, usufrutto, locazione, comodato, ecc.)
- quindi se le spese sono fatte dal comodatario i bonus casa spettano a quest’ultimo
- stessa cosa se a fare le spese è il locatario. In tal caso è questi a godere della relativa detrazione fiscale
- se la locazione o il comodato finiscono prima che sia passato il normale periodo di godimento della detrazione, questa continuerà comunque in capo al comodatario o locatore fino alla naturale scadenza di godimento.