Con l’introduzione dell’obbligo di visto di conformità e asseverazione congruità prezzi, in caso di opzione per sconto in fattura o cessione credito, anche per bonus casa diversi dal 110%, arriva il decreto MITE (Ministero della Transizione Ecologica) che fissa il nuovo massimario prezzi.
Ricordiamo in premessa che, con riferimento ai bonus edilizi diversi dal superbonus 110% (bonus ristrutturazione 50%, ecobonus ordinario, ecc.), visto e asseverazione non servono in caso di lavori in edilizia libera e di lavori di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
A quali bonus casa si applica
D’ora in poi, dunque, occorre far riferimento a questo nuovo massimario prezzi e non più a quello del decreto MISE del 6 agosto 2020. Un aggiornamento con un incremento del 20% rispetto a quest’ultimo, giustificato dall’aumento del costo delle materie prime e dell’inflazione.
Il massimario aggiornato si applica a:
- interventi di riqualificazione energetica
- strutture opache orizzontali: isolamento coperture; strutture opache orizzontali: isolamento; pavimenti; strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali
- sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi
- installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione
- impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione; impianti con micro-cogeneratori; con pompe di calore; con sistemi ibridi; impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili; impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore
- installazione di tecnologie di building automation
- impianto fotovoltaico
- sistema di accumulo dell’energia elettrica
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Chi deve utilizzare il massimario
E’ questo, pertanto, il nuovo massimario prezzi cui il tecnico deve far riferimento per il rilascio dell’asseverazione. Anche le imprese, nel fare i preventivi, possono far riferimento al nuovo decreto.
E’ altresì specificato che per tutti i prezzi e i costi non previsti dal decreto (ad esempio, costi di fornitura, installazione, messa in opera dei prodotti e beni, IVA, ecc.) si dovrà fare riferimento ai prezzari predisposti dalle Regioni e dalla province Autonome oppure ai listini della CCIAA competente o ancora ai prezzari DEI (casa editrice).
Potrebbero anche interessarti: