Dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del decreto – legge n. 157 del 2021, sono cambiate le condizioni in caso di opzione per sconto in fattura o cessione del credito a fronte dei bonus casa diversi dal 110%.
Novità anche per lo stesso bonus 110%.
Prima del decreto contro le frodi fiscali per i bonus casa
I bonus casa si concretizzano in una detrazione fiscale (la percentuale di spesa detraibile cambia a seconda della tipologia di lavori) riconosciuta a fronte di lavori edili eseguiti sugli immobili.
Per essi (tranne che per il bonus mobili e bonus verde), il legislatore (per spese 2020 successive) ammette la possibilità di optare, in luogo della detrazione fiscale, per:
- lo sconto in fattura
- la cessione del credito.
Prima delle novità introdotte dal decreto 157 del 2021 (vedi paragrafo successivo), era previsto che:
- per il bonus 110%:
- in caso di opzione per sconto o cessione, servisse il visto di conformità
- sia nell’ipotesi di detrazione sia in caso di opzione per sconto o cessione, servisse l’asseverazione attestante i requisiti tecnici dei lavori e la congruità delle spese ai prezzi, laddove trattasi di lavori di riqualificazione energetica o antisismici
- per i bonus casa diversi dal 110%, non servisse nulla (né il visto né l’asseverazione) e ciò indipendentemente dalla modalità di fruizione del beneficio (detrazione, sconto in fattura o cessione del credito).
Le novità del decreto contro le frodi
Il decreto – legge, n. 157 del 2021 (entrato in vigore il 12 novembre 2021), ha introdotto importanti novità, ossia:
- ha esteso obblio di visto di conformità ed asseverazione sulla congruità delle spese, anche per altri bonus casa diversi dal 110%, laddove si opti per lo sconto o cessione
- stabilisce che il visto di conformità serve anche nel caso in cui il bonus 110% sia utilizzato nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione redditi (tranne il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente o tramite sostituto d’imposta).
Bonus casa: il nuovo quadro per visto di conformità ed asseverazioni
A seguito delle novità, quindi, dopo il 12 novembre 2021, per i bonus casa, si è delineato il seguente quadro:
- bonus 110%, utilizzato come detrazione in dichiarazione, oppure come sconto in fattura o cessione del credito – servono visto di conformità ed asseverazione (non serve il visto se si utilizza il bonus come detrazione e la dichiarazione redditi è presentata direttamente dal contribuente o tramite sostituto d’imposta)
- bonus casa diversi dal 110% (quindi, bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecobonus ordinario, ecc.):
- utilizzo come detrazione fiscale – non servono né visto né asseverazione
- opzione per sconto in fattura o cessione del credito – servono visto di conformità e asseverazione sulla congruità delle spese ai prezzi.
In merito alla decorrenza delle novità, leggi anche Cessione del credito e sconto in fattura: decorrenza visto e asseverazione in chiaro
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