I condòmini hanno ancora pochi giorni per pagare all’amministratore la quota dei lavori di ristrututturazione a loro carico per non perdere il bonus ristrutturazione. Infatti, per gli interventi condominiali, rileverà la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale dei singoli condòmini. I singoli condòmini devono pagare la loro quota prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Bonus ristrutturazione: per chi vale il principio di cassa?
Fino al 31 dicembre 2021, le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, ex art.
Ad ogni modo anche per il 2020, le spese erano agevolate al 50%.
Il 2020 è l’anno che è oggetto di dichiarazione dei redditi 2021, 730-2021 e modello Redditi 2021.
Per capire se una spesa è riconducibile o meno al 2020 e dunque se può trovare posto in dichiarazione dei Redditi 2021, è necessario applicare il c.d principio di cassa.
Da qui, per le persone fisiche e gli esercenti arti o professione vale la data di effettuazione del pagamento. Se la spesa è stata pagata nel 2020 allora il contribuente può inserire la 1° quota della detrazione in dichiarazione dei redditi. Ammenochè non abbia optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Bonus ristrutturazione e condòmini: ancora pochi giorni per pagare l’amministratore e non perdere la detrazione
Individuata l’applicazione del principio di cassa, per gli interventi condominiali, rileverà la data del bonifico effettuato dal condominio. Indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale dei singoli condòmini.
Ciò non si significa che i singoli condòmini possono versare la rata a loro piacimento.
Infatti, i singoli condòmini che presentano il 730, devono pagare entro il 30 settembre, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, la loro quota delle spese di ristrutturazione 2020, in base alle tabelle millesimali. Per chi presenta invece il modello Redditi, c’è tempo fino al 30 novembre.
Ciò, in coerenza a quanto riportato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 122 del 1999. In tale sede, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
- la detrazione compete con riferimento alla anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministratore e
- nel limite delle rispettive quote dello stesso imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione
della dichiarazione.
Anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico da parte dell’amministratore.