Bonus casa, false asseverazioni: mano pesante solo per questi dati

Sono circoscritte solo ad alcuni comportamenti le pesanti sanzioni previste dal decreto Sostegni-ter per le false asseverazioni rilasciate nei bonus edilizi
3 anni fa
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Bonus casa, false asseverazioni: mano pesante solo per questi dati

Il decreto Sostegni-ter (decreto-legge n. 4 del 2022) diventa legge. E’, infatti, arrivato ieri, 23 marzo 2022, anche l’ok definitivo della Camera dopo quello del Senato. Tra le varie misure, diventa, dunque, ufficiale anche l’inasprimento del sistema sanzionatorio per chi rilascia, in ambito bonus casa, false asseverazioni.

Ci riferiamo ai tecnici abilitati, e chiamati dai committenti i lavori edili, per il rilascio delle asseverazioni richieste per godere dei bonus edilizi (bonus 110, bonus facciate, ecc.). Allo stesso tempo, il legislatore, circoscrive l’ambito applicativo delle sanzioni che ci apprestiamo ad illustrare.

False asseverazioni: sanzioni circoscritte per i professionisti

Al fine di contrastare le frodi nel campo dei bonus edilizi, con il decreto Sostegni-ter, come convertito in legge, è stabilito che il rilascio di false asseverazioni diventa punibile con

  • reclusione da 2 a 5 anni
  • e una multa da 50.000 euro a 100.000 euro.

In dettaglio, le citate sanzioni scattano laddove il tecnico, commette uno o più dei seguenti comportamenti:

  • espone informazioni false
  • omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso
  • attesta falsamente la congruità delle spese.

La pena di reclusione è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Il sistema sanzionatorio qui illustrato NON si applica anche alle altre attestazioni che potrebbero essere necessarie per l’accesso ai bonus. Si pensi, ad esempio, all’APE ante e post lavori, attraverso cui deve essere dimostrato il miglioramento di classe energetica per accedere al bonus 110. Nell’ipotesi di falso APE, infatti, si rende applicabile l’art. 481 del codice penale, quindi, la reclusione fino a un anno e la multa da 51 euro a 516 euro.

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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