Bonus casa, la cessione del credito dell’inquilino: cosa succede se l’affitto si interrompe?

La cessazione del contratto di locazione non preclude la possibilità per l’inquilino di optare per la cessione del credito delle rate residue
3 anni fa
1 minuto di lettura
Cessione credito a Poste, scende in campo Confartigianato: servono certezze

Anche l’inquilino che sostiene le spese per ristrutturare la casa in cui è in affitto può optare per la cessione del credito e lo può fare anche per le rate residue della detrazione.

Ma cosa succede se poi d’improvviso si interrompe il contratto di locazione?

I beneficiari dei bonus casa: tutti possono optare per la cessione del credito

I bonus fiscali per lavori sulla casa (bonus ristrutturazione, ecobonus, bonus 110, bonus facciate, ecc.) spettano al soggetto che effettivamente sostiene la spesa.

Quindi, ad esempio, nella condizione che la spesa sia da loro effettivamente sostenuta, la detrazione fiscale spetta ai seguenti soggetti:

  • proprietari o nudi proprietari
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • locatari (inquilini) o comodatari.

Anche i menzionati soggetti, possono optare, laddove prevista questa possibilità, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

La cessazione del contratto di affitto

Premesso che i bonus fiscali per i lavori sulla casa si concretizzano in una detrazione fiscale da godere in quote annuali di pari importo (ad esempio il bonus ristrutturazione è una detrazione del 50% della spesa sostenuta da godere in 10 quote annuali di pari importo), nel caso in cui le spese dei lavori siano sostenute dall’inquilino o comodatario dell’immobile, vale la regola che:

La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto all’agevolazione dell’inquilino o del comodatario che ha eseguito gli interventi, il quale continuerà a fruire della detrazione fino alla conclusione del periodo di godimento.

Ne consegue che se questi avesse optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, non subirà alcuna conseguenza in caso di successiva cessazione del contratto di locazione o comodato. Così, come se avesse goduto della detrazione fiscale solo per alcune quote e nel frattempo interviene la cessazione della locazione/comodato, questi conserverà le quote residue e potrà decidere se goderne come detrazione oppure se optare per la cessione del credito.

Potrebbero anche interessarti:

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Acconto IMU 2022, cosa rischia chi non va alla cassa il 16 giugno
Articolo precedente

IMU anziano in casa di riposo: il comodato non esclude l’esenzione

banca-mediolanum
Articolo seguente

Porta 2 amici in banca Mediolanum e ottieni un Samsung Galaxy A52, ecco come