Il bonus casa prevede la detrazione del 50% delle spese di ristrutturazione in rate annuali per dieci anni. Ma cosa succede se l’immobile viene trasferito, per vendita o successione, prima della scadenza dei dieci anni e quindi sussistono rate non godute dal beneficiario? Queste quote residue di detrazione possono essere trasferite ai nuovi proprietari, che siano essi acquirenti o eredi. In altre parole quindi il bonus ristrutturazioni può seguire la proprietà della casa. Dire può seguire non significa che esiste una condizione aleatoria ma semplicemente che la sorte delle rate non godute è affidata alla discrezionalità dei contraenti: al momento della compravendita le parti possono decidere se a beneficiare del bonus ristrutturazioni debba essere l’acquirente o il venditore.
Bonus ristrutturazione e vendita casa: cosa è cambiato con il Salva Italia
Da questo punto di vista la normativa è cambiata con il Dl 201/2011 (decreto Salva Italia): fino al 31 dicembre 2011 era previsto che eventuali rate non godute della detrazione 50% spettassero al soggetto venditore essendo stato lui a sostenere le spese. Dal primo gennaio 2012 invece l’articolo 4 del Dl 201/2011 comma 8 ha invece “in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di ristrutturazione, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica della stessa unità immobiliare”. In linea di massima quindi al momento del trasferimento di proprietà dal 2012 si trasferisce anche la titolarità del bonus casa: è il vecchio proprietario che, qualora intenda mantenere il bonus ristrutturazioni, dovrà specificarlo. Se nulla risulta per iscritto, il bonus si trasferisce al nuovo proprietario. Bonus casa: guida per la detrazione dal 2016
Bonus ristrutturazione e testamento: la detrazione nella successione
Alcuni chiarimenti vanno fatti per la successione, fattispecie che, sebbene presenti alcuni punti in comune con la vendita, si distingue da quest’ultima per alcuni elementi.
- in caso di immobile locato la detrazione non spetta agli eredi perché questi ultimi non possono disporre a piacimento dell’immobile;
- in caso di più eredi le quote residue di detrazione vengono divise in parti uguali;
- in caso di più eredi e coniuge superstite la detrazione passa a quest’ultimo, essendo detentore del diritto di abitazione sull’immobile oggetto dell’eredità;
- in caso di più eredi e coniuge superstite che però ha rinunciato all’eredità, pur mantenendo il diritto di abitazione sull’immobile. In questo ultimo particolare caso né il coniuge superstite né altri eredi, che non hanno godimento del bene, possono fruire delle quote residue di bonus.