Il bonus casa 50% (meglio noto come bonus ristrutturazione o bonus recupero patrimonio edilizio) è agli sgoccioli. Salvo proroga, termina con le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024. A partire dalle spese 2025, la detrazione scenderà al 36%. Da applicarsi su un limite massimo di spesa pari a 48.000 euro per unità immobiliare (a fronte degli attuali 96.000 euro). Il beneficio fiscale, si spalma in 10 quote costanti di pari importo.
In merito a tale sgravio, giunge in redazione il seguente quesito:
“Sto comprando un appartamento su cui l’attuale proprietario, nel 2020 ha fatto lavori di ristrutturazione e su cui sta godendo del bonus casa 50%. Dunque, fino ad oggi, questi ha goduto di 4 delle 10 quote di sgravio fiscale previste. Sono a conoscenze che, salvo diverso accordo tra le parti, in caso di vendita, le restanti quote di detrazione (quindi, le altre 6 quote) passano in automatico all’acquirente (ossia a me). Volevo, dunque, sapere se nel caso in cui io acquisisca tali quote di detrazione e successivamente all’acquisto dovesse venir fuori, dietro controlli dell’Agenzia Entrate, che il bonus casa in commento non spettava, sarò ritenuto responsabile anche io, nel senso che dovrò restituire all’Agenzia Entrate quanto indebitamento avrò goduto?”
Lo sgravio fiscale oggi
Come già anticipato in premessa, nella sua formula attuale, il bonus casa 50% è una detrazione fiscale per lavori edilizi sugli immobili.
Fino al 16 febbraio 2023 era possibile optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o cessione del credito. Dal 17 febbraio 2023, invece, in virtù del decreto cessioni (decreto-legge n. 11 del 2023) tale possibilità è stata eliminata, anche se con piccole deroghe.
In dettaglio, se parliamo di lavori NON in edilizia libera, lo sconto e la cessione sono resi ancora possibili se entro il 16 febbraio 2023, risulti presentato il titolo abilitativo. Laddove, invece, si tratti di lavori in edilizia libera, le due opzione sono praticabili ancora se, entro il 16 febbraio 2023:
- siano già iniziati i lavori per gli interventi;
- oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.
Bonus casa, la responsabilità nel trasferimento della detrazione
Venendo al quesito, regola vuole che in caso di vendita di un immobile oggetto di lavori per i quali il proprietario stia godendo del bonus casa 50%, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate passa, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare.
Quindi, se si vuole che le 6 quote residue di detrazione restino al venditore e non passino al lettore (acquirente) è necessario che ciò sia espressamente riportato nell’atto notarile di compravendita. Dai chiarimenti sui bonus edilizi (Circolare n. 17/E del 2023) si evince che tale accordo possa farsi anche fuori dall’atto di compravendita. In dettaglio, è possibile farlo tramite
scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito. Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi deve essere coerente con quanto indicato nell’accordo successivamente formalizzato.
In assenza di accordo delle parti, pertanto, le rate residue del bonus ristrutturazione passano automaticamente all’acquirente.
Laddove il fisco dovesse accertare la non spettanza a monte del bonus, il recupero sarà fatto verso colui che indebitamente ne ha goduto. Ne consegue, che in caso di vendita e successivo trasferimento delle residue quote all’acquirente, l’Agenzia Entrate, in caso di non spettanza del beneficio fiscale, procederà a recuperare sia in capo al venditore (per le quote di cui questi ha goduto) sia in capo all’acquirente (per le quote di cui questi ha beneficiato).