Bonus casa piccoli lavori senza visto conformità, chiarita la decorrenza

Arrivati i chiarimenti sulla decorrenza del non obbligo di visto e asseverazione per i bonus casa diversi dal 110% aventi ad oggetto i piccoli lavori
3 anni fa
1 minuto di lettura
Bonus casa piccoli lavori senza visto conformità, chiarita la decorrenza

Dopo la stretta legislativa sui bonus casa arrivata con il decreto contro le frodi (decreto-legge n. 157 del 2021 recepito nella legge di bilancio 2022), l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti nel caso dei c.d. “piccoli lavori”.

Per comprendere la portata delle novità e del chiarimento occorre fare un piccolo passo indietro.

Bonus casa diversi dal 110%, obbligo di visto e asseverazione

Il decreto legge contro le frodi fiscali nel campo dei lavori edili (richiamato in premessa), ha introdotto l’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito anche per i bonus casa diversi dal Superbonus.

Ci riferiamo, quindi, al bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, bonus facciate, sismabonus ordinario, ecc.

Il decreto è entrato in vigore il 12 novembre 2021 ed a questo proposito, l’Agenzia delle Entrate, aveva avuto già modo di chiarire come il nuovo obbligo di visto e asseverazione si applicasse in linea di principio alla comunicazioni di opzione sconto e cessione da farsi dopo la citata data (ricordiamo che l’opzione di sconto e cessione sono da comunicarsi all’Agenzia Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa).

La legge di bilancio 2022 ha cambiato gli scenari

Successivamente, la legge di bilancio 2022 è intervenuta sulla disposizione normativa di cui al paragrafo precedente eliminando l’obbligo di visto conformità e dell’asseverazione laddove si tratti di bonus casa (diversi dal 110%) aventi ad oggetto lavori in edilizia libera o lavori di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (tranne che per il bonus facciate, nel qual caso visto e asseverazione serviranno sempre se si opta per sconto o cessione).

L’Amministrazione finanziaria in recente FAQ ha fornito precisazioni sulla decorrenza, In dettaglio, considerato che la legge di bilancio è entrata in vigore il 1° gennaio 2022, quest’ultima novità si intende applicabile alle comunicazioni di opzione sconto o cessione da farsi a decorrere da tale data.

Quindi, ad esempio, per una fattura pagata a dicembre 2021 avente ad oggetto lavori in edilizia libera (che non sia bonus facciate) per la quale poi si opta per la cessione del credito con comunicazione ancora da farsi dopo il 1° gennaio 2022 non saranno necessari visto e asseverazione.

Potrebbero anche interessarti:

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Bonus 110% in dichiarazione, detraibile la spese per il visto conformità?
Articolo precedente

Detrazione visto di conformità superbonus. E’ il Caf a dire quanto si può detrarre

Bonus 110% in dichiarazione, detraibile la spese per il visto conformità?
Articolo seguente

Superbonus 110%, l’Agenzia delle entrate pubblica le nuove Faq