Quando un contribuente che sta godendo di un bonus casa nella forma della detrazione fiscale muore, le quote di detrazione non godute si trasferiscono agli eredi. Ma non a tutti gli eredi.
La regola del passaggio di consegna si applica per tutti i bonus edilizi legati ai lavori sulla casa, tranne che per il bonus mobili e grandi elettrodomestici. Si applica, quindi, ad esempio a:
- bonus recupero patrimonio edilizio
- ecobonus ordinario
- sismabonus ordinario
- bonus facciate
- superbonus
- bonus verde
- bonus barriere architettoniche 75%.
Il caso del bonus casa in eredità alla convivente
Una nostra lettrice ci pone un quesito.
Pertanto, ci chiede se, in qualità di convivente potrà godere delle restanti 4 quote di detrazione. La lettrice precisa che lei NON ha contribuito per nulla a sostenere le spese per i lavori edili da cui è sorto il superbonus e che continuerà a vivere in quell’immobile. Lei e il suo compagno sono comproprietari, ma quest’ultimo ha un fratello, il quale ha deciso di rinunciare all’eredità.
Cosa dice la legge per il decesso
Il superbonus nasce come detrazione fiscale riconosciuta a fronte di lavori edili c.d. trainanti e trainati. Una detrazione fiscale da godere in dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali di pari importo (oppure 4 quote se trattasi di spese fatte dal 2022).
Prevista la possibilità di optare per lo sconto in fattura o cessione del credito. In merito a queste due opzioni, tuttavia, il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023 ha detto stop. In sostanza, per i bonus casa è stato deciso che, dal 17 febbraio 2023, non si può più optare per sconto in fattura e cessione del credito, salvo alcune deroghe.
Quando viene a mancare per decesso in contribuente che sta godendo di un bonus casa nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, la legge prevede che gli eredi subentrano delle quote residue di detrazione non godute dal contribuente deceduto.
Le quote residue passano solo all’erede o agli eredi che conservano l’effettiva detenzione “materiale” dell’immobile oggetto dei lavori edili da cui è nato il bonus stesso. Ad esempio, se gli eredi sono due e solo uno di essi “materialmente” continua a detenere l’immobile (perché ad esempio ci abita), le quote residue passano per intero solo a quest’ultimo.
Inoltre è necessario che la detenzione dell’immobile sussista non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione.
Bonus casa, il trasferimento al convivente
Per poter prendere le quote residue di detrazione bonus casa non godute dal deceduto, dunque, è necessario che ci sia la qualità di “erede”.
Ciò non basta. E’ anche necessario che chi eredita l’immobile oggetto dei lavori ne conservi la detenzione “materiale”. Tale condizione deve sussistere per tutta la residua durata della detrazione stessa.
Questo significa che se l’erede non accetta l’eredità o se l’erede accetta l’eredità ma non conserva la detenzione dell’immobile, questi non può prendere le quote residue di detrazione lasciate dal defunto.
Nel caso esposto dalle lettrice, questa dichiara di essere la convivente della persona deceduta che stava godendo del superbonus e di essere anche la comproprietaria dell’immobile. La lettrice, dice anche che l’unico erede in vita del compagno defunto è il fratello di quest’ultimo, il quale ha rifiutato l’eredità. In conclusione, anche se è vero che la lettrice conserva la detenzione dell’immobile (ci continua a vivere), non potrà ereditare le quote di detrazione del suo compagno in quanto non ha la qualità di erede.
La soluzione, tuttavia, ci sarebbe. La lettrice potrebbe acquistare la parte che era di proprietà del suo compagno. In questo caso, infatti, la legge prevede che le rate residue si trasferiscono all’acquirente, tranne un diverso accordo con il venditore.