Anche se il mondo dei bonus casa si è complicato per via delle limitazioni alla cessione del credito imposte dal legislatore per combattere le frodi fiscali, sono ancora molti i proprietari che decidono di fare lavori edili sulle proprie abitazioni per poi godere, sulle spese sostenute, della relativa detrazione fiscale.
Ci riferiamo, ad esempio, ai seguenti bonus
- Ristrutturazione
- Ecobouns ordinario
- Bonus facciate
- Bonus barriere architettoniche 75%
- Sisma bonus ordinario
- Superbonu 110
- Installazione colonnine di ricarica.
Sono benefici fiscali che si sostanziano in una detrazione fiscale da godere in dichiarazione dei redditi, con possibilità di optare per lo sconto in fattura o cessione del credito.
Come pagare le spese
I bonus casa elencati hanno anche in comune delle cose. Ad esempio, la modalità di pagamento delle spese. Al fine di avere il beneficio fiscale, infatti, è richiesto che la spesa risulti pagata con bonifico parlante, ossia quello da cui risultino:
- la causale di versamento
- il codice fiscale del beneficiario del bonus
- i dati fiscali dell’impresa/fornitore destinatario del bonifico.
Laddove, l’Agenzia delle Entrate, a seguito dei dovuti controlli dovesse riscontrare il NON diritto al bonus casa di cui si sta godendo, si procederà al recupero di quanto già goduto. Si applicheranno, inoltre, anche sanzione ed interessi. Il recupero sarà fatto verso il committente. In alcuni casi, tuttavia, è prevista anche la responsabilità solidale del cessionario (nell’ipotesi in cui sia stata fatta opzione per sconto in fattura o cessione del credito).
Bonus casa, i casi in cui si perdono
Ecco, comunque, un elenco dei casi in cui si rischia di decadere dai bonus casa:
- non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate
- non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione
- i lavori fatti non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali e sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi (per queste violazioni, tuttavia, non perde il beneficio fiscale laddove si è in possesso di una dichiarazione della ditta che ha fatto i lavori in cui quest’ultima attesti l’osservanza delle citate norme)
- manca la comunicazione preventiva all’ASL competente, se obbligatoria
- il bonifico di pagamento delle spese non è quello parlante o sono stati commessi errori di altro tipo nel compilare il bonifico.
Per quest’ultimo punto, però, non si perde il bonus casa se l’impresa esecutrice dei lavori rilascia al committente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesta di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d’impresa (Circolare n. 43/E del 2016).