Bonus collaboratori sportivi, nuova procedura per l’erogazione di aprile e maggio

I soggetti già beneficiari delle precedenti indennità dovranno confermare, o meno, la sussistenza dei requisiti necessari per l’erogazione del bonus collaboratori sportivi.
3 anni fa
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Bonus collaboratori sportivi: i pagamenti slittano a settembre per le ferie di agosto?
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Come previsto dal “decreto sostegni bis”, Sport e Salute procederà all’erogazione del cosiddetto “bonus collaboratori sportivi” anche per i mesi di aprile e maggio 2021.

Il bonus sarà erogato in via automatica ai soggetti già beneficiari dell’indennità per i mesi precedenti.

In particolare, hanno diritto a percepire tale indennità i collaboratori sportivi che dimostrino di aver cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus.

Bonus collaboratori sportivi, quanto spetta?

Gli importi del bonus collaboratori sportivi saranno diversi in base ai compensi percepiti nel 2019.

In particolare, ai soggetti che nell’anno d’imposta 2019 hanno percepito compensi annui:

  • superiori a 10.000 euro, il bonus sarà pari a 2.400 euro;
  • compresi tra 4.000 e 10.000 euro, spetta la somma complessiva pari a 600 euro;
  • inferiore a 4.000 euro, spetta un bonus paria a 800 euro.

Procedura per l’erogazione del bonus

Sport è salute, con un comunicato stampa del 28 maggio 2021, ha reso noto che i collaboratori sportivi già beneficiari delle precedenti indennità riceveranno, nelle prossime ore, una mail contenente il link per confermare, o meno, la sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’erogazione del bonus.

I collaboratori sportivi che renderanno la dichiarazione di conferma, riceveranno il pagamento dell’indennità per i mesi di aprile e maggio 2021 automaticamente, senza dover presentare altra domanda. Di contro, coloro che non confermeranno tali requisiti entro il termine del 4 giugno 2021 non riceveranno alcuna erogazione automatica.

Ad ogni modo, si legge nel comunicato, Sport e Salute effettuerà verifiche sull’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per l’erogazione del bonus collaboratori sportivi. In caso di esito negativo, la stessa procederà al recupero delle somme erogate con tutte le conseguenti responsabilità per indebita percezione di contributi pubblici (ex art. 316-ter. c.p.).

 

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