C’è tempo fino al 31 dicembre per presentare all’Inps la domanda per bonus Covid da 1.000 euro. La scadenza del 15 dicembre per la presentazione della richiesta di indennità onnicomprensiva una tantum è quindi annullata.
Lo ha chiarito l’Inps con la circolare numero 146 del 14 dicembre 2020 nella quale si fa esplicito riferimento al decreto legge del 30 novembre 2020, n. 157 (Ristori quater), recante “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
L’Inps spiega che il posticipo della data di scadenza della presentazione delle istanze per bonus covid è slittato per motivi tecnici.
Domanda bonus Covid entro il 31 dicembre
L’indennità una tantum onnicomprensiva da 1.000 euro, finalizzata al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica, sarà erogata alle stesse categorie di lavoratori di cui ai decreti ristori precedenti. Si tratta dei
- lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Unica differenza, rispetto agli indennizzi precedenti, il bonus covid è esteso a quei soggetti che maturano le condizioni e i requisiti al 30 novembre 2020, data di entrata in vigore del DL n. 157/2020.
In particolare chi aveva già beneficiato dell’indennizzo dal 1.000 euro in agosto, ai sensi del DL n. 137/2020, non dovrà fare nulla perché l’Inps pagherà automaticamente il bonus covid. Chi non ha percepito nulla, invece, dovrà presentare domanda entro il 31 dicembre 2020.
Le domande in scadenza il 18 dicembre
La circolare Inps spiega che le vecchie domande di bonus covid di cui all’articolo 15, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto Ristori possono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine del 18 dicembre 2020.
Invece, per quanto concerne le indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, si fa presente che le relative domande potevano essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine del 15 dicembre 2020.
Al fine di effettuare i necessari adempimenti di fine anno – spiega l’Inps – il 18 dicembre 2020 scadono i termini di presentazione delle indennità Covid-19 per le quali il legislatore non ha previsto scadenza espressa.
In particolare, alla predetta data scadranno i termini per la presentazione delle domande di indennità a favore
- dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali,
- dei lavoratori delle c.d. ex zone rosse di cui all’articolo 44-bis del decreto Cura Italia,
- dei pescatori autonomi di cui al decreto Rilancio Italia,
- dei lavoratori marittimi di cui all’articolo 104 del decreto-legge n. 104 del 2020.
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui sopra, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’Inps esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’Inps.