Bonus Covid per i lavoratori dello Sport, in pagamento ulteriori indennità

Sport e Salute ha fatto il punto sull’erogazione dei Bonus Covid per i lavoratori dello sport, relativamente alle mensilità precedenti ancora non pagate.
4 anni fa
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Con un recente comunicato sulla propria pagina facebook, Sport e Salute, la società che sta gestendo l’erogazione dei cosiddetti bonus covid per i lavoratori dello sport, ha reso noto che sono in pagamento le indennità relativamente delle mensilità passate. Indennità che, per vari motivi, non sono ancora state erogate. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Bonus Covid per i lavoratori dello sport, in pagamento alcune indennità relative ai mesi passati

Con un post pubblicato sulla propria pagina facebook, Sport e Salute ha fatto il punto della situazione relativamente ai pagamenti delle indennità covid per le mensilità precedenti.

In sostanza, la società, ha dichiarato quanto segue:

  • all’esito delle necessarie autorizzazioni, sono state pagate ben 17.493 indennità, per complessivi euro 14.326.400; indennità corrispondenti alle posizioni di quei richiedenti che hanno, nei giorni scorsi, confermato di possedere i requisiti richiesti dalla legge per le indennità di giugno, novembre e dicembre 2020;
  • inoltre, sono in corso di pagamento altre 9.437 indennità, per complessivi euro 7.549.600; si tratta di quei bonus relativi ai collaboratori che hanno confermato da poco di possedere i requisiti relativi all’indennità di dicembre 2020;
  • infine, sono in corso di pagamento le indennità relative alle ulteriori 1.118 domande, per euro 894.400, approvate nel corso dell’ultimo consiglio di amministrazione e relative alle indennità di novembre (1.065) e dicembre (53).

Le domande rigettate

Alcune domande, fa sapere Sport e Salute, sono state rigettate.

“Nel corso della prossima settimana verranno inviate, all’indirizzo mail indicato nella piattaforma informatica, le comunicazioni relative alle domande di cui è stato disposto il rigetto”.

Parallelamente, continua la società, verranno indicate “le modalità per la presentazione dell’istanza di riesame in autotutela, che è riservata ai richiedenti per cui è stato disposto il rigetto e dovrà essere presentata attraverso la piattaforma informatica”.

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