Arriva un nuovo bonus ossia un credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator.
A prevederlo è il D.L. 152/2021, pubblicato sabato in Gazzetta Ufficiale nell’ambito delle misure urgenti di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, PNRR.
Il bonus digitalizzazione Agenzie di viaggio e tour operator
L’art.4 del D.L. 152/2021, prevede, in favore di agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata del decreto, 8 novembre, e fino al 31 dicembre 2024.
Sono agevolati gli investimenti e le attivita’ di sviluppo digitale. Proprio per questo si parla di bonus digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator.
Fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.
Nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l’anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l’anno 2025.
Il bonus è utilizzabile sono in compensazione in F24. Senza limiti. Nel senso che, anno per anno, può essere utilizzato anche oltre i paletti disposti in materia di compensazioni dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Così come previsto per altri crediti d’imposta istituti durante l’emergenza Covid-19, anche il bonus digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator può essere ceduto. In tutto o in parte, con facolta’ ad altri soggetti terzi, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.
Le spese agevolabili
Per quanto riguarda le spese agevolabili, il decreto rimanda all’art.9 commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 83/2014.
Nello specifico, sono agevolabili le spese relative a:
- impianti wi-fi, solo a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocita’ di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download
- siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purche’ in grado di garantire gli standard di interoperabilita’ necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
- spazi e pubblicita’ per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalita’ per persone con disabilita’;
- ervizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.
Il bonus è riconosciuto nei limiti previste in ambito UE.
Con un decreto ad hoc del ministero del Turismo saranno definite le disposizioni attuative del bonus.