Bonus Discoteca: calcolo ed erogazione del contributo

Al termine della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del bonus discoteche, l’Agenzia delle entrate procederà al riparto dell’incentivo.
3 anni fa
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bonus discoteche

Con il provvedimento del 29 novembre 2021, firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, vengono rese note le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del cosiddetto bonus discoteche; nonché alcuni importanti chiarimenti relativamente al calcolo e all’erogazione del contributo. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Bonus discoteca, cos’è e a chi spetta?

Il bonus discoteche, previsto dal decreto Sostegni bis, sostanzialmente, consiste in un contributo, a fondo perduto a favore di discoteche e sale da ballo, fino a un massimo di 25 mila euro per ciascun soggetto beneficiario.

Altre attività ammesse a questa misura, come palestre, impianti sportivi, parchi tematici, eventi di teatro, cinema, arte, fiere e cerimonie, invece, potranno richiedere un contributo fino a 12 mila euro.

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal giorno 2 dicembre 2021 e non oltre il giorno 21 dicembre 2021.

A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero dello scarto della stessa.

Calcolo ed erogazione del contributo

Al termine di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del bonus discoteche, l’Agenzia delle entrate procederà al riparto dell’incentivo. In particolare, il contributo sarà ripartito prioritariamente rapportando l’importo di finanziamento all’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze che hanno superato i controlli, con un limite massimo di 25.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.

Le rimanenti risorse sono destinate al riparto di un secondo contributo pari a:

  • 3.000 euro per i soggetti con ricavi e compensi relativi al periodo di imposta in corso al 2019 fino ad euro 400 mila euro e per i soggetti di nuova costituzione che non hanno dichiarato ricavi e compensi relativi al predetto periodo di imposta;
  • 7.500 euro per i soggetti con ricavi e compensi relativi al periodo di imposta 2019 superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione;
  • 12.000 euro per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro.

Ad ogni modo, si legge nel provvedimento del 19 novembre, “qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste ammissibili di contributo, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura fino all’importo di 3.000 euro a ciascun beneficiario, si procede ad erogare il contributo determinando una percentuale di riparto ottenuta dal rapporto tra le risorse finanziarie rimanenti e l’ammontare complessivo dei contributi eccedenti l’importo di 3.000 euro”.

 

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