Con un provvedimento del 4 febbraio 2022, firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono state disposte le proroghe relative alla possibilità di effettuare un’unica cessione in caso di detrazioni per interventi relativi ai bonus edilizi e al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Bonus edilizi, cessione unica
I soggetti che sostengono spese per gli interventi relativi ai bonus edilizi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per lo “sconto in fattura” oppure per la cessione del credito d’imposta, anche parziale.
La Legge di bilancio 2022 ha previsto che il credito d’imposta ceduto a terzi non può essere oggetto di successiva cessione.
In particolare, i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni sconto o cessione, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
Arriva la proroga per la cessione “unica”
Considerato che il citato decreto-legge n. 4 del 2022 è entrato in vigore il 27 gennaio 2022, mentre il canale per la trasmissione delle comunicazioni di tali opzioni relative ai bonus edilizi è stato aggiornato solamente il 4 febbraio 2022, con il provvedimento del 4 febbraio 2022, firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, viene prorogato:
- dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine precedentemente al quale vanno inviate le comunicazioni per le opzioni sconto e cessione relative ai bonus edilizi;
- dal 7 febbraio al 7 marzo 2022 quello prima del quale vanno inviate le comunicazioni per le opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.
A decorrere rispettivamente dal 17 febbraio 2022 e dal 7 marzo 2022, dunque, sarà possibile effettuare esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini normativamente previsti.
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