Chi più di tutti risente oggi dello stop alla cessione del credito e sconto in fattura decisa dal legislatore con il decreto-legge n. 11 del 2023 sono le partite IVA in regime forfettario.
Ciò, in quanto, tali soggetti non possono far valere sul reddito dell’attività le detrazioni IRPEF (e le deduzioni) legate a spese personale o per i familiari a carico. Inoltre non possono dedurre nemmeno i costi inerenti l’attività, salvo i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per obbligo di legge.
Tali contribuenti, infatti, calcolano e versano un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionale e dell’IRAP.
Basta all’opzione
Il decreto-legge n. 11 del 2023 ha stabilito che dal 17 febbraio 2023, nell’ambito dei bonus edilizi non è più possibile fare l’opzione per lo sconto in fattura e cessione del credito.
Questo significa che a partire dalla citata data, l’unica possibilità per i contribuenti che fanno lavori sulla casa è quella di godere della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi. Una detrazione che si spalma in più anni d’imposta.
Ad esempio, il bonus ristrutturazione 50% si spalma il 10 quote annuali di pari importo. Il superbonus va spalmato in 4 quote annuali di pari importo (ovvero 5 per spese sostenute prima del 2022).
Prima di questo stop, la cessione del credito e lo sconto in fattura erano una manna dal cielo per i forfettari. Infatti, a questi, non potendo godere del bonus edilizio nella forma della detrazione fiscale, era comunque concessa la possibilità delle due opzioni di sconto o cessione.
Oggi, invece, queste due possibilità non sono più previste e, pertanto, i forfettari restano fuori da tutte le possibilità di goderne. Salvo il caso in cui, oltre al reddito dell’attività, si posseggono anche redditi soggetti ad IRPEF su cui poter far valere detrazioni.
Bonus edilizi, deroghe cessione credito e sconto per tutti
Ad ogni modo, lo stesso decreto-legge n. 11 del 2023 prevede delle deroghe.
Quindi, i contribuenti, compresi i forfettari, possono ancora fare le due opzioni nei casi che seguono.
Deroghe superbonus
Per spese riferite a lavori ammessi al superbonus 110% o 90% , l’opzione è ancora ammessa purché, con riferimento agli interventi trainanti, al 16 febbraio 2023, risulti:
- presentata la Cila, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni
- adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la Cila, nei casi di lavori fatti su edifici condomìniali
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici
Bonus edilizi diversi dal 110
Per spese relative a lavori ammessi a bonus edilizi diversi dal superbonus, l’opzione per sconto in fattura e cessione del credito è ancora possibile a condizione che al 16 febbraio 2023:
- se sono lavori NON in edilizia libera, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo
- ovvero, se trattasi di lavori in edilizia libera
- siano già iniziati i lavori stessi
- oppure nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui al 17 febbraio 202314 non risultino versati acconti, serve l’attestazione che i lavori abbiano avuto inizio entro il 16 febbraio 2023, o entro detta data
Deroghe soggettive
A prescindere dalla data del titolo abilitativo, della delibera condominiale e dell’inizio lavori, la cessione del credito e sconto sono ancora possibili per
- lavori ammessi al bonus barriere architettoniche 75%
- lavori edilizi in cui la figura del committente rientri tra le seguenti:
- istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- ONLUS
- ODV (organizzazioni di volontariato)
- APS (associazioni di promozione sociale).
Riassumendo…
- il decreto-legge n. 11 del 2023 ha stabilito che dal 17 febbraio 2023 non si possono fare più lo sconto in fattura e cessione del credito nei bonus edilizi
- quindi, dal 17 febbraio 2023 l’unica possibilità è la detrazione fiscale in dichiarazione redditi
- chi più di tutti risente di questo stop sono i contribuenti forfettari in quanto non possono godere di detrazioni fiscali sul reddito dell’attività. A loro, infatti, era data possibilità, comunque, di optare per lo sconto e cessione
- lo stesso decreto-legge n. 11 del 2023 prevede dei casi in cui la cessione del credito e lo sconto in fattura sono ancora possibili e di queste deroghe possono goderne tutti (inclusi i forfettari).