Bonus edilizi. Dal 28 maggio obbligo di CCNL con le novità del decreto Ucraina-bis

I bonus edilizi spetteranno solo se l'impresa che esegue i lavori adotta i contratti collettivi (CCNL) del settore edile
3 anni fa
2 minuti di lettura
Il Covid-19 spinge la ricontrattazione del contratto di locazione commerciale

Dal 28 maggio i bonus edilizi spetteranno solo se l’impresa che esegue i lavori adotta i contratti collettivi (CCNL) del settore edile. L’obbligo non riguarderà tutti i lavori ma solo quelli indicati specificatamente dalla norma. Inoltre, si ricorda che dal 2023, per fare i lavori servirà l’attestazione SOA.

Il decreto Ucraina-bis in fase di conversione in legge modifica leggermente l’obbligo di CCNL, con delle precisazioni rispetto al testo originario.

Ecco cosa cambia.

L’obbligo di CCNL per i bonus edilizi

Il comma 43-bis della Legge n° 234/2021, Legge di bilancio 2022 prevede che vari bonus edilizi, compreso il superbonus 110, possono essere ottenuti solo solo se nell’atto di affidamento dei lavori e’ indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano:

  • i contratti collettivi del settore edile,
  • nazionale e territoriali.

Contratti stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.

Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori; inoltre, coloro che appongono il visto di conformità sulla documentazione attestante il bonus, se richiesto, verificano anche che:

  • il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e
  • sia riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

L’applicazione del contratto collettivo è da rispettare sia nel caso in cui il bonus edilizio sia indicato quale detrazione in dichiarazione dei redditi sia laddove il contribuente opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Ad ogni modo, l’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, puo’ avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.

Le modifiche nel decreto Ucraina-bis

Nel decreto Ucraina-bis post conversione in legge, ci sono due modifiche alla norma in esame.

La lista dei lavori per i quali è previsto l’obbligo è ben individuata dal legislatore anche prima del decreto Ucraina-bis.

Nello specifico si tratta dei seguenti interventi:

  • costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
  • conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento,
  • la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici,
  • solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi
prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civili.

Nel complesso, si tratta dei lavori di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro.

Il decreto Ucraina-bis aggiunge la parola “complessivo” prima della citazione dell’importo di 70.000 euro.

Dunque, l’obbligo di CCNL riguarda i lavori di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo complessivo superiore a 70.000 euro.

Il limite va verificato cumulativamente rispetto ai vari lavori eseguiti e rientranti nel citato allegato X.

Sempre lo stesso decreto, mette nero su bianco che la condizione in esame (obbligo CCNL edile) è rispettata anche qualora le imprese applichino, per lavori diversi da quelli edili di cui al citato allegato X, altri contratti collettivi.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

ape sociale
Articolo precedente

Ape Sociale: il requisito per la pensione anticipata non è uguale per tutti

bonus
Articolo seguente

Bonus 200 euro busta paga: ecco quanto devi guadagnare al mese per averlo