I soggetti che sostengono spese per gli interventi relativi ai bonus edilizi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per lo “sconto in fattura” oppure per la cessione del credito d’imposta. Quest’ultimo Istituto, in particolare, negli ultimi tempi ha subito numerose modifiche. Si è passati dalla cosiddetta “cessione multipla” del credito d’imposta a quella unica e poi, infine, alla possibilità di effettuare 3 cessioni, 2 delle quali vincolate. E probabilmente non è finita qua.
Anche per via di tutte queste modifiche, molti utenti si trovano in difficoltà e spesso non sanno più quale sia la normativa di riferimento vigente.
Un lettore di FiscoOggi.it, la rivista online dell’Agenzia delle entrate, proprio in merito a questo argomento, ha posto un interessante quesito. Il contribuente chiede se è ancora possibile inviare l’opzione per la cessione del credito per interventi di ristrutturazione edilizia effettuati e pagati nel 2021. Cerchiamo anche noi di fare un po’ di chiarezza.
Bonus edilizia, ultime modifiche normative
Ricordiamo che l’istituto della cessione dei bonus edilizi, soprattutto negli ultimi tempi, ha subito numerose modifiche normative.
Il Decreto Sostegni ter aveva tolto la possibilità della cessione multipla. In sostanza, secondo quel provvedimento, il credito d’imposta ceduto a terzi non poteva più essere oggetto di successiva cessione.
Ad ogni modo, a causa delle enormi proteste dei lavoratori del settore dell’edilizia, il governo ha deciso di apportare alcuni correttivi.
In base all’attuale normativa, sono permesse solo tre cessioni del credito:
- la prima libera;
- due vincolate, possibili verso le banche, gli intermediari finanziari iscritti all’albo, le società appartenenti a un gruppo bancario e le imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
Infine, in questi giorni, si sta discutendo della possibilità di introdurre una quarta cessione, che potrebbe essere effettuata solo dai destinatari della terza verso i propri correntisti.
Cessione del credito per gli interventi del 2021
Tornando al quesito posto in apertura, iniziamo col dire che l’opzione per la cessione del credito deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
Tuttavia, così come chiarito da FiscoOggi.it, “per le spese effettuate nel 2021, e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione può essere trasmessa entro il 29 aprile 2022” (articolo 10-quater del decreto legge n. 4/2022).
Per maggiori dettagli, bisogna far riferimento al provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022.