Bonus edilizi, IVA 10% e bonifico parlante: cumulabili o alternativi?

Nei bonus edilizi (lavori di ristrutturazione) l’IVA al 10% e il bonifico parlante con ritenuta dell’8% sono cumulabili o alternativi?
1 anno fa
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Bonus edilizi, IVA 10% e bonifico parlante: cumulabili o alternativi?
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Sulle spese sostenute per lavori di ristrutturazione casa, il legislatore riconosce bonus edilizi nella forma della detrazione fiscale da godere in dichiarazione dei redditi. Laddove ancora ammesso, è possibile optare per lo sconto in fattura o cessione del credito. Su tali lavori di ristrutturazione è anche possibile godere dell’IVA agevolata al 10%, invece che 22%. Inoltre, ai fini del riconoscimento del bonus edilizio è necessario che la spesa sia pagata con bonifico c.d. parlante.

Qualcuno ci chiede di sapere se IVA al 10% e bonifico parlante sono cumulabili.

Chi lo chiede, denuncia un qualcosa che gli è capitato con una delle ditte a cui si è rivolto per fare i lavori. Praticamente la ditta gli dice di scegliere tra IVA al 10% e bonifico parlante. Quindi, gli dice che gli applicherà o l’uno o l’altro.

L’IVA al 10% sulla ristrutturazione

Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione (manutenzione ordinaria e straordinaria) è prevista (per legge) l’applicazione dell’IVA al 10% (invece che 22%) sulla parte di spesa relativa alle prestazioni di servizi. Quindi, ad esempio, sulla posa in opera, manodopera, ecc.

Sui beni che vengono utilizzati per i lavori (piastrelle, grondaie, intonaco, cemento, ecc.), l’IVA al 10% si applica solo se tali beni sono forniti nell’ambito dello stesso contratto di appalto. Quindi, li deve fornire la ditta stessa che esegue anche i lavori.

Quando i beni forniti dall’appaltatore sono beni c.d. “di valore significativo”, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

Sono beni significativi, quelli individuati dal decreto 29 dicembre 1999, ossia: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagni, impianti di sicurezza.

Esempio (fonte guida bonus ristrutturazione agenzia Entrate):

Il sig. Francesco esegue lavori di ristrutturazione per complessivi 12.000 euro, di cui:

  • costo per la prestazione lavorativa (manodopera) = 5.000 euro
  • costo dei beni significativi = 7.000 euro

Sull’importo complessivo dei beni significativi, l’IVA al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento (12.000 euro) e il costo dei beni significativi stessi (7.000 euro).

Quindi, su 5.000 euro

Sul valore residuo dei beni (2.000 euro) l’IVA è al 22%.

Bonus edilizi, serve il bonifico parlante

A prescindere dall’aliquota IVA applicata, per godere dei bonus edilizi è necessario che la spesa sia fatta con bonifico parlante. Gli unici due bonus che si sottraggono a questa regola sono, il bonus mobili e il bonus verde.

Il bonifico parlante nei bonus casa è quello da cui devono risultare questi tre elementi:

  • la causa di versamento riconducibile al tipo di detrazione di cui si deve godere;
  • i dati fiscali del beneficiario del bonus;
  • i dati fiscali del destinatario del bonifico (impresa/fornitore).

E’ un bonifico soggetto alla ritenuta d’acconto dell’8%, operata direttamente dalla banca o dalla posta. Quindi, l’impresa che fa i lavori e/o che fornisce i beni, riceve l’accredito al netto della ritenuta. Una ritenuta che poi l’impresa stessa recupera quando farà la dichiarazione dei redditi.

Bisogna prestare molta attenzione a questo aspetto dei bonus. Un bonifico in cui si sbaglia la causale non è un problema. Non è compromesso il diritto ad avere il beneficio. Il bonus, invece, è compromesso se si commettono errori che incidono sulla corretta applicazione della ritenuta. In questo caso ci sono due soluzioni per rimediare, ossia ripetere il bonifico oppure farsi rilasciare dall’impresa una dichiarazione sostitutiva in cui attesta di aver correttamente contabilizzato l’incasso.

Bonifico parlante e IVA 10%, la cumulabilità nei bonus edilizi

Venendo a quanto ci chiede il lettore, le due cose sono assolutamente cumulabili. Non è una ditta seria quella che pratica questa discriminazione chiedendo di scegliere o l’uno o l’altro.

Quindi, il contribuente può per gli stessi lavori:

  • avere l’IVA al 10% sulle prestazioni di servizi;
  • avere l’IVA al 10% sui beni forniti nell’ambito dello stesso contratto di appalto, prestando attenzione alla regola riguardante i beni significativi;
  • fare il bonifico parlante per avere il relativo bonus edilizio.

Senza bonifico parlante o con bonifico errato (se poi non si rimedia) non si avrà diritto ad avere il bonus a prescindere dall’applicazione o meno dell’IVA al 10% o 22%.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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