Visto di conformità e asseverazione sono sempre necessari laddove il contribuente intenda beneficiare dei bonus edilizi esercitando una delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. L’unica eccezione è rappresentata per gli interventi in edilizia libera e per quelli di importo complessivo fino a 10.000 euro. Per il bonus facciate non opera tale ultima semplificazione. Dunque, per il bonus facciate visto di conformità e asseverazione sono sempre necessari. Per il superbonus, il visto è necessario anche se l’agevolazione è indicata in dichiarazione dei redditi, presentata tramite Caf o intermediario abilitato.
Con il visto di conformità il professionista, ad esempio il commercialista, attesta che il contribuente è in possesso di tutta la documentazione per richiedere quella specifica agevolazione.
Qual è la documentazione di cui dobbiamo essere in possesso per richiedere i vari bonus edilizi?
I Documenti da conservare e da esibire al Fisco
Visura catastale per soggetto, planimetria catastale, sono solo alcuni dei documenti richiesti per accedere alle varie agevolazioni edilizie. Colui che appone il visto di conformità, deve verificare anche tale documentazione. E’ la stessa impresa che fa i lavori e ci accorda lo sconto in fattura che richiede i suddetti documenti per avviare la pratica edilizia.
Le check-list della Fondazione nazionale dei commercialisti
La Fondazione nazionale dei commercialisti ha preparato una serie di check-list di supporto a coloro che appongono il visto sulla documentazione; check-list nelle quali sono indicati i vari documenti da controllare e necessari per accedere ai bonus edilizi in parola.
Ad esempio, devono essere conservati ed esibiti su richiesta del Fisco:
- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori, CILA superbonus);
- per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
- comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
- fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
- ricevute dei bonifici di pagamento ossia dei bonifici “parlanti”.
Documenti richiesti per alcune agevolazioni
Poi ci sono dei documenti che invece sono invece richiesti solo per alcune agevolazioni.
Ad esempio:
- per il bonus facciate è richiesta la copia stralcio del PRG dal quale si evince che l’immobile oggetto di intervento ricade in zona A o B o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;
- per il superbonus 110, la CILA superbonus;
- ecobonus, è richiesta la dichiarazione sostitutiva che attesti la presenza all’interno dell’immobile da ristrutturare di un impianto di riscaldamento.
Difatti, è bene verificare il possesso di tutta la documentazione necessaria.