“Se non volete qualcosa, basta non pensarci, basta passarci sopra con indifferenza. Sparirà automaticamente dalla vostra vita. Gettar via qualcosa dalla propria vita significa non evitare ma ignorare“, afferma Vadim Zeland. Non tutto ciò con cui veniamo in contatto, d’altronde, ha davvero un ruolo importante nella nostra esistenza. Anzi, molte sono le cose irrilevanti, che finiamo per trascurare.
Una situazione che si ripresenta negli ambiti più disparati, compresi la burocrazia. Ne è un chiaro esempio il visto “ora per allora” per i bonus edilizi, che è ininfluente.
Visto di conformità ordinario e ora per allora: le differenze
Esistono ben due tipi di visto di conformità, ovvero quello ordinario e il visto “ora per allora”. Il primo viene rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio. Deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate poiché si presenta come uno dei presupposti che permette di beneficiare dello sconto in fattura e della cessione dei crediti maturati grazie al Superbonus e alle altre agevolazioni edilizie. Tale obbligo non vige per le operazioni inerenti i lavori di edilizia libera o di importo inferiore a 10 mila euro.
Il secondo visto, ovvero quello “ora per allora“, deve essere acquisito dal fornitore che ha maturato il credito dopo aver applicato lo sconto in fattura. Deve essere consegnato al cessionario per evitare di dover rispondere in solido in caso di dolo o colpa grave.
Bonus edilizi, il visto “ora per allora” è ininfluente: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
La stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a differenza del bollo di conformità ordinario il visto “ora per allora” non deve essere trasmesso. Questo perché non si rivela essere una condizione necessaria per esercitare le opzioni. Bensì serve solamente al cessionario nel caso in cui vengano svolti dei controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La forma di rilascio del visto di conformità, viene sottolineato, è libera. Entrando nei dettagli, così come spiegato dalla stessa Agenzia delle Entrate con una Faq pubblicata sul proprio sito in data 6 giugno 2023:
“È necessario che il professionista incaricato, alla data di rilascio del visto, abbia preventivamente effettuato la comunicazione prevista dall’articolo 21 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
Nel documento che attesta il rilascio del visto, sottoscritto dal professionista incaricato, devono essere indicati il protocollo e progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto si riferisce. Inoltre, tale documento deve contenere gli elementi essenziali dell’opzione, tra i quali, a titolo esemplificativo, si segnalano:
-
codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta;
-
codice fiscale del condominio (se applicabile);
-
codice fiscale del titolare della detrazione (cedente);
-
codice fiscale del primo cessionario/fornitore;
-
tipologia di intervento agevolato;
-
anno di sostenimento della spesa;
-
ammontare della spesa sostenuta;
-
ammontare del credito ceduto”.
Il professionista incaricato può inviare l’attestazione di rilascio del visto al soggetto interessato tramite posta elettronica certificata.L’Agenzia delle Entrate ha quindi spiegato quali sono i passaggi inderogabili da seguire per un uso corretto dell’agevolazione. In caso di dubbio si consiglia di dare un’occhiata al sito dell’istituto e rivolgersi ad un professionista del settore. Solo in questo modo, infatti, è possibile ottenere informazioni dettagliate in merito ed evitare di commettere errori che potrebbero portare con loro spiacevoli conseguenze.