Bonus energia 1° e 2° trimestre 2023. Compensazione entro oggi

Anche l'eventuale cessionario deve rispettare la scadenza del 16 novembre per utilizzare i bonus energia in compensazione
1 anno fa
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C’è tempo entro oggi per compensare i bonus energia 1° e 2° trimestre 2023.

Infatti, il recente DL 132/2023, c.d. decreto Proroghe, ha anticipato la scadenza dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre. Non si conosce il motivo di tale anticipo del termine, semmai il legislatore avrebbe dovuto spostare in avanti la scadenza in virtù della proroga per il pagamento del 2° o unico acconto delle imposte.

Detto ciò, vediamo nello specifico quali sono i bonus energia in scadenza oggi. Bonus che riguardano tanto i consumi di gas che quelli di energia elettrica.

I bonus energia

Nel corso del 2022 e del 2023, il Governo ha riconosciuto una serie di contributi sulle bollette di gas ed energia elettrica pagate dalle imprese.

In particolare, come ribadito sul portale dell’Agenzia delle entrate:

  • alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 20% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022, nonché per il primo e secondo trimestre del 2023;
  • alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 10% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022, nonché per il primo e secondo trimestre del 2023;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto un credito d’imposta dal 10% al 35% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022, nonché per il primo e secondo trimestre del 2023;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto un credito d’imposta dal 20% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022, nonché per il primo e secondo trimestre del 2023;
  • alle imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante in ciascun trimestre del 2022 (per il secondo trimestre 2022, solo per il settore della pesca) e nel primo trimestre del 2023.

Nei fatti, tali bonus sono riconosciuti anche rispetto ai consumi del 1° e del 2 trimestre 2023.

Bonus energia. Compensazione entro oggi

Come riportato sul portale dell’Agenzia delle entrate, i crediti di cui ai codici tributo 7010, 7011, 7012 e 7013 (relativi al primo trimestre 2023) e ai codici 7015, 7016, 7017 e 7018 (relativi al secondo trimestre 2023), devono essere utilizzati entro il 16 novembre 2023, ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (in corso di conversione).

Dunque c’è meno tempo per utilizzare il bonus energia in compensazione.

Si attendeva un provvedimento dell’Agenzia delle entrate che definisse il nuovo termine entro il quale i bonus in parola potevano essere oggetto di cessione.

A oggi, non è arrivato alcun provvedimento.

Resta, dunque, fermo che:

  • il credito è cedibile “solo per intero” ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati”. Ovvero banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione;
  • in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto allo stesso credito.

Chi rileva il credito può utilizzarlo in compensazione sempre entro oggi. Non oltre.

Riassumendo…

  • C’è tempo entro oggi 16 novembre per compensare i bonus energia 1° e 2° trimestre 2023;
  • anche l’eventuale cessionario deve rispettare la scadenza del 16 novembre;
  • da domani non sarà possibile utilizzare il credito in compensazione o chiederne il rimborso.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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