Bonus Energia elettrica: passaggio al mercato libero obbligato entro il 2018, ecco come fruirne

Energia elettrica e passaggio obbligato al mercato libero dal 2018: sottoscrivibili i nuovi contratti transitori “Tutela Simile” fruendo di un bonus.
8 anni fa
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Firenze, 4 Gennaio 2017. Dal 2018 non ci saranno più i contratti di maggior tutela nel settore energia elettrica e gas, ovvero quei contratti le cui condizioni -economiche e non- vengono fissate dall’Autorità garante competente, contrapposti ai contratti del mercato libero che invece, per loro definizione, hanno condizioni fissate dai venditori.

Il Garante per l’energia ed il gas ha voluto introdurre per i clienti del settore energia elettrica attualmente in maggior tutela e che non hanno dimestichezza col mercato libero, di testare quest’ultimo con un contratto “ponte”, una fornitura transitoria, che aiuti il passaggio al mercato libero che poi sarà l’unico esistente, con un contratto-tipo denominato “Tutela simile” sottoscrivibile a partire dal 1 Gennaio 2017 .

Più precisamente la “Tutela Simile” è un ambiente di negoziazione sorvegliato in cui il cliente finale è messo in grado di acquisire la capacità di operare nel mercato libero, individuando l’offerta preferita tra quelle di una pluralità di venditori “qualificati”, scelti dall’Autorità garante a questo scopo. I prezzi offerti sono presentati in modo da essere comparabili tra loro e con quelli del contratto di maggior tutela.

Caratteristiche del contratto

Ogni venditore/gestore scelto dall’Autorità garante può fissare libere condizioni contrattuali nel rispetto di quelle minime fissate dall’Autorità stessa, che sono:
– durata annuale senza rinnovo automatico;
– nessun servizio aggiuntivo;
– prezzo predefinito con struttura analoga a quello della maggior tutela, con parte dei costi fissati dall’Autorità garante (aggiornamento trimestrale);

Il venditore deve pubblicizzare ed erogare, all’atto dell’attivazione della fornitura, un bonus una tantum da accreditare poi sulla prima fattura. Attualmente risulta che i venditori “accreditati” siano 27, con bonus che variano da 10 a 115 euro.

Sul contratto devono esserci queste informazioni minime:
– oggetto (specifica che si tratta di un contratto di “Tutela simile”);
– durata e condizioni applicate alla scadenza (1 anno senza rinnovo automatico, vedi anche la sezione “cessazione del contratto”);
– data di avvio della fornitura;
– informazioni sul diritto di recesso e sulla cessazione della fornitura;
– informazioni sui reclami, su come richiedere informazioni e sulle conciliazioni;
– informazioni sulle modalità di risoluzione delle controversie;
– informazioni sulla fatturazione, sui tempi e modi di pagamento, sugli interessi di mora applicabili; a ritardi di pagamento oltre 10 giorni, sulle rateizzazioni;
– informazioni sulla sospensione della fornitura con riduzione di potenza;
– informazioni sulla risoluzione del contratto;
– dettagli sul deposito cauzionale e altre forme di garanzia.

Le fatture vengono emesse in formato elettronico o con un altro formato alternativo che il venditore/gestore deve proporre. Alla scelta della fatturazione elettronica deve essere abbinato uno sconto, in ogni caso. Il pagamento deve poter avvenire secondo modalità diverse, da scegliere, delle quali almeno una deve essere gratuita. Il termine di scadenza non può essere inferiore a 20 giorni dall’emissione.

E’ molto importante, per fare una buona scelta, consultare anche la “Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici” che consente di comparare il costo totale dell’offerta rispetto a quello del contratto “base” di maggior tutela. Si tratta di una scheda, lo ricordiamo, che deve essere SEMPRE fornita dai venditori, anche quando si sottoscrive un normale contratto del mercato libero.

Chi può sottoscriverlo e come

Possono sottoscrivere il contratto tutti i consumatori ancora in maggior tutela e quelli che ne avrebbero diritto in caso di nuova attivazione o voltura, a partire dal 1/1/2017 fino al termine del servizio di maggior tutela, ancora da definire, e comunque non oltre il 30/6/2018.
L’accesso avviene unicamente dal portale www.portaletutelasimile.it tramite la sezione “Offerte”, dove sono raccolte le proposte dei venditori accreditati che l’utente può sottoscrivere, sotto forma di contratti a distanza, direttamente e senza intermediazione.
Per i clienti ci sarà anche la possibilità di accedere alla Tutela Simile mediante l’intermediazione di soggetti ‘facilitatori” che devono accreditarsi presso l’Autorità e i cui dati si trovano sul sito dell’Autorità stessa.

All’utente viene rilasciato un codice di prenotazione che può essere utilizzato nei successivi 15 giorni. Dopo la sottoscrizione l’utente può esercitare il diritto di recesso (entro 14 giorni) oppure passare comunque al mercato libero (con lo stesso venditore con cui ha sottoscritto il “Tutela Simile” o con un altro) in qualunque momento.

Il contratto di “Tutela Simile” può essere sottoscritto una sola volta a meno che il venditore non perda i requisiti per sostenerlo; in questo caso infatti l’utente sarà avvisato e potrà sottoscriverlo con altro venditore oppure passare direttamente al mercato libero.

Si fa presente che la sottoscrizione non è obbligatoria, ovviamente, ma per chi fosse attualmente sotto la maggior tutela è bene sapere che nel corso del 2018 sarà comunque obbligatorio cambiare contratto e passare al mercato libero.

Cessazione del contratto

Si premette che l’utente può rescindere dal contratto in qualunque momento per passare al mercato libero, perdendo proporzionalmente una parte del bonus una tantum percepito (a meno che la rescissione non sia conseguente ad un reclamo per il quale non è giunta risposta).

In ogni caso il contratto, come già detto, ha una scadenza naturale di un anno, senza rinnovo automatico. Entro il terzo mese antecedente la scadenza il venditore deve inviare all’utente una comunicazione specificando:
– la data di termine del contratto;
– la possibilità di aderire ad un’offerta del mercato libero dello stesso venditore o di un altro liberamente scelto;
– l’informazione che nel caso in cui non venga sottoscritto alcun contratto scatteranno le condizioni del mercato libero fissate dall’Autorità garante.
Attenzione a questo ultimo punto perché se alla scadenza l’utente non fa nulla, scattano condizioni contrattuali applicate dal venditore scelto sul mercato libero secondo una struttura standard che sarà definita dall’Autorità garante.

(1) Delibera AEEGSI 369/2016 (Tutela Simile) modificata dalla Delibera 541/2016

Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo

COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori

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