Tassi dal 2% al 5% con richiesta di documentazione ridotta: parte così la cessione del bonus energia riconosciuto sia alle imprese energivore che non energivore. Si parla infatti di bonus bollette anche per bar e ristoranti. Tuttavia, c’è un nuovo vincolo e si rischia di perderlo.
Le banche scese in campo sono poche al momento, anche perché l’Agenzia delle entrate non ha ancora aggiornato il modello per comunicare la cessione del bonus, fermo ancora al 1° e al 2° trimestre. Infatti, per il 3° trimestre, nonché per il bimestre ottobre e novembre (quest’ultimo coperto dal bonus energia rafforzato di cui al DL 144/2022, decreto Aiuti-ter), non è ancora possibile comunicare la cessione al Fisco.
Una volta effettuato l’aggiornamento, sarà possibile comunicare le nuove cessioni.
Le condizioni proposte dalla prime poche banche, in realtà, sono abbastanza vantaggiose. Tuttavia, il limitato interesse dimostrato dalle altre banche e dagli altri intermediari finanziari potrebbe essere legato a una ragione di non poco conto.
Scopriamola insieme.
Il bonus energia
Grazie all’art.1, comma 3 del decreto Aiuti-ter, anche le imprese più piccole, ossia dotate di contatori da 4,5 kW a salire, possono sfruttare il nuovo bonus energia per i consumi di ottobre e novembre 2022. Questo aiuto consiste in un credito d’imposta del 30% per l’acquisto dell’energia elettrica utilizzata nel bimestre appena citato.
Detto ciò, per ottenere questo aiuto è necessario che sia riscontrato un incremento medio di più del 30% del costo dell’energia elettrica riferita al terzo trimestre 2022 rispetto al terzo trimestre 2019.
La cessione del bonus al via. Conviene?
Il bonus energia può essere utilizzato in compensazione in F24 per pagare imposte e contributi previdenziali. Detto ciò, l’utilizzo è ammesso fino al 31 marzo 2023. Il credito d’imposta in esame può essere oggetto di cessione.
La cessione può avvenire in questi termini:
- soltanto per l’intero ammontare del bonus energia;
- in favore di soggetti terzi, con possibilità, per questi ultimi, di due ulteriori cessioni, purché effettuate a favore di operatori “qualificati”, ossia banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a esercitare l’attività in Italia.
Detto ciò, le prime banche stanno proponendo offerte di acquisto del credito a condizioni molte vantaggiose con commissioni tra il 2% e il 5% del credito ceduto dall’impresa.
- visura camerale del cedente,
- fatture di acquisto/bollette dell’energia elettrica;
- visto di conformità sulla documentazione che attesta il credito (vedi modello di cessione);
- prospetto di calcolo del credito d’imposta spettante con relativa documentazione sull’incremento del costo medio;
- dichiarazione sostituiva attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
La cessione del credito riguarda anche gli altri bonus riconosciuti dall’art. 1 del decreto Aiuti-ter e dall’art. 6 del DL 115/2022, decreto Aiuti-bis.
A ogni modo, il periodo di tempo limitato per utilizzare il credito d’imposta, 31 marzo 2023, potrebbe rappresentare un forte ostacolo per chi vorrebbe acquistare il credito d’imposta dalle imprese beneficiarie.